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Prevenzione incendi, perchè fare prevenzione può salvare la vita

Nonostante ogni possibile accortezza, l’evento accidentale di incendio resta uno scenario possibile in qualsiasi ambiente, privato, pubblico e di lavoro.  La Prevenzione è l’unico, fondamentale, strumento per la salvaguardia della vita umana in caso di incendio.

Che COSA E’ L’INCENDIO?

L’incendio è un evento di natura quasi sempre accidentale (escludendo le origini dolose, per le quali la Prevenzione Incendi non ha, attualmente, basi progettuali), nel quale un insieme di sostanze combustibili, in presenza di agenti comburenti, si innescano, producendo radiazioni luminose (fiamme), radiazioni termiche (calore), fumi ed emissioni di gas ad elevata tossicità.

Se non adeguatamente contrastato o contenuto, l’incendio può avere conseguenze letali per l’uomo che possono manifestarsi in un tempo misurabile in pochissimi minuti dal momento dell’innesco.

CHE COSA E’ LA PREVENZIONE INCENDI?

Letta sulle Normative, la definizione di Prevenzione Incendi recita: “la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.

Interesse pubblico, sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela di beni ed ambiente.

Per meglio comprendere le parole chiave del testo normativo, ricordiamo quanto accaduto il 13 agosto 2015 nella città portuale di Tianjin in Cina.

Intorno alla mezzanotte, un deposito di sostanze chimiche si incendia, dando luogo a due violentissime esplosioni che i sismografi cinesi hanno paragonato all’esplosione di, rispettivamente, 3 e 21 tonnellate di tritolo.

Il bilancio post-evento parlò di circa 150 decessi.

Il giorno dopo lo spegnimento delle fiamme, la zona portuale di Tianjin si presentava così:

 

Che COSA E’ L’INCENDIO?

L’incendio è un evento di natura quasi sempre accidentale (escludendo le origini dolose, per le quali la Prevenzione Incendi non ha, attualmente, basi progettuali), nel quale un insieme di sostanze combustibili, in presenza di agenti comburenti, si innescano, producendo radiazioni luminose (fiamme), radiazioni termiche (calore), fumi ed emissioni di gas ad elevata tossicità.

Se non adeguatamente contrastato o contenuto, l’incendio può avere conseguenze letali per l’uomo che possono manifestarsi in un tempo misurabile in pochissimi minuti dal momento dell’innesco.

CHE COSA E’ LA PREVENZIONE INCENDI?

Letta sulle Normative, la definizione di Prevenzione Incendi recita: “la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.

Interesse pubblico, sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela di beni ed ambiente.

Per meglio comprendere le parole chiave del testo normativo, ricordiamo quanto accaduto il 13 agosto 2015 nella città portuale di Tianjin in Cina.

Intorno alla mezzanotte, un deposito di sostanze chimiche si incendia, dando luogo a due violentissime esplosioni che i sismografi cinesi hanno paragonato all’esplosione di, rispettivamente, 3 e 21 tonnellate di tritolo.

Il bilancio post-evento parlò di circa 150 decessi.

Il giorno dopo lo spegnimento delle fiamme, la zona portuale di Tianjin si presentava così:

Posto che è indiscutibile la gravità dei danni a beni ed ambiente, tra gli obiettivi dichiarati, un’adeguata Prevenzione Incendi avrebbe ridotto o, nella migliore delle ipotesi, evitato la perdita di vite umane.

Tecnicamente, infatti, con la locuzione “Prevenzione Incendi”, si intende tutto il complesso di misure tecniche ed organizzative atte a:

  1. Ridurre la probabilità di innesco di un incendio (Misure di Prevenzione, propriamente detta);
  2. Ridurre le conseguenze dell’incendio una volta innescato (Misure di Protezione).
CHI DEVE FARE PREVENZIONE INCENDI?

La Normativa Italiana prevede, grazie al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, un elenco di ogni tipo di attività per le quali è prevista, obbligatoriamente, l’adeguatezza, rispetto alle prescrizioni legislative, di tutto il complesso delle misure di prevenzione e protezione.

Ogni attività inquadrata nel Decreto fa capo ad un “Titolare”, al quale spettano gli obblighi di adeguamento della stessa alle Normative di prevenzione incendi ed il mantenimento delle condizioni per cui, nel tempo, l’attività resti adeguata.

Il suo compito, infatti, è quello di Segnalare all’autorità competente, l’inizio dell’esercizio della sua attività in sicurezza.

Per la garanzia che, effettivamente, la sua attività abbia i requisiti di sicurezza antincendio, egli può contare sull’aiuto di:

  • Tecnici Abilitati (Professionisti iscritti ad un Albo Professionale), a cui spetta il compito di asseverare la conformità dell’attività alla Normativa Antincendio;
  • Professionisti Antincendio: (Professionisti Abilitati ed iscritti in appositi elenchi Ministeriali come esperti qualificati nella Progettazione delle Misure di Prevenzione Incendi), ai quali spetta il compito di progettare le misure di sicurezza necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi della Prevenzione Incendi, certificandone la conformità;
  • Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, facente parte del Ministero dell’Interno, Autorità Competente al Controllo della Prevenzione Incendi ed all’azione di contrasto degli stessi una volta che vengano innescati.

Appare quindi chiaro come, in parallelo a quanto previsto genericamente per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nel D.Lgs 81/2008, le figure coinvolte nella prevenzione incendi siano:

  • un responsabile dell’attività, a cui spettano le responsabilità di denuncia dell’attività, come presente sul territorio ed in funzione perché conforme alla Normativa sulla Sicurezza Antincendio;
  • personale tecnico in grado di progettare ed asseverare le misure progettate alla Normativa sulla Sicurezza Antincendio;
  • un organo di controllo, identificato nei Vigili del Fuoco, a cui spettano i compiti di Controllo delle Attività presenti sul territorio e di Polizia Giudiziaria nell’ambito della Prevenzione Incendi.

In quanto definita “attività di preminente interesse pubblico”, ed in quanto disciplina prescrittiva cogente sia per i Titolari che per i Professionisti incaricati, l’inosservanza della Normativa sulla Sicurezza Antincendio da luogo all’istituzione di provvedimenti di carattere penale da parte delle competenti Procure Provinciali.

Inoltre, per evitare false dichiarazioni di adeguatezza antincendio, il D.Lgs 139/2006 introduce, nella Legislazione Italiana, il reato di falso in materia di Prevenzione Incendi, le cui conseguenze sulle persone coinvolte sono, penalmente, più rigide e pesanti di quelle provocate dal noto falso in atto pubblico.

QUANTO COSTA LA PREVENZIONE INCENDI?

Attualmente la Normativa Italiana dispone di una serie di Regole Tecniche dal carattere Prescrittivo che indicano, per ciascuna tipologia di attività considerata (autorimesse, locali di pubblico spettacolo, scuole, impianti sportivi, etc.), i requisiti minimi da assegnare ad ogni misura di prevenzione e protezione tali da garantire il livello di sicurezza antincendio, per l’attività specifica, richiesto dal normatore.

Il progetto “ex novo” di un’attività secondo le prescrizioni tecniche contenute in queste regole ha un livello di incidenza variabile ma, tutto sommato, bilanciato all’interno dell’elenco prezzi complessivo per la costruzione dell’opera.

L’applicazione di tali Norme ad attività esistenti può essere, spesso, oneroso: questo, tuttavia, non modifica il carattere obbligatorio e cogente del rispetto delle prescrizioni legislative che riguardano, come detto, le attività per le quali esistono le Regole Tecniche di prevenzione incendi.

Parallelamente a queste, infatti, esistono diverse tipologie di attività che vengono definite non normate”: per esse, pur esistendo l’obbligo della Prevenzione Incendi secondo il DPR 151/2011, non è, attualmente, esistente una Regola Tecnica specifica per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In questi casi, per assolvere gli obblighi di Legge, è possibile utilizzare una Normativa di carattere non prescrittivo ma Prestazionale, ossia non contenente valori minimi da assegnare alle singole misure di prevenzione/protezione ma criteri con il quale stabilire, in base alla Valutazione del Rischio di Incendio connesso all’attività:

  • il livello di prestazione da assegnare ad ogni singola misura;
  • il suggerimento di misure conformi a quei livelli di prestazione, già contenute nel testo di Legge;
  • la possibilità, ai Professionisti Antincendio, di proporre soluzioni alternative a quelle suggerite dalla Normativa, previa dimostrazione del raggiungimento del medesimo livello di prestazione.

Questo tipo di progettazione, quindi non tende ad uniformare le caratteristiche della prevenzione incendi per una tipologia specifica di attività, ma mira a “cucire su misura” tutte le misure antincendio all’attività stessa, considerandone ogni aspetto, anche la disponibilità economica da investire nella sua costruzione (in caso di nuova opera) o nel suo adeguamento (in caso di attività esistente).

In Italia l’approccio prestazionale alla Prevenzione Incendi è contenuto all’interno del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, detto “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”.

E QUINDI?

E quindi, al di là dei costi, la Prevenzione Incendi è obbligatoria.

Ma non solo, la Prevenzione Incendi è necessaria.

Ma non solo, la Prevenzione Incendi è indispensabile.

Perché, come detto, il primo pensiero che deve venire in mente, quando si parla di Prevenzione Incendi, sono i suoi obiettivi.

Ed il primo di essi dice: salvaguardia della vita umana.

La Prevenzione Incendi, in caso di incidente, può salvare la vita agli occupanti di un’attività.

E, quell’attività, potrebbe essere una scuola elementare, dove la maggior parte degli occupanti sono bambini di neanche 10 anni.

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