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Medico militare in malattia per due anni, ma esercitava privatamente

 

Medico militare del Centro di selezione di Foligno in congedo per malattia esercitava privatamente nel suo studio, condannato a risarcire l’Esercito Italiano.

Il medico era stato assegnato nel 2006 al Centro di Foligno “presso il quale presentava una prima domanda di venti giorni di congedo per malattia, cui faceva seguito tutta una serie reiterata di analoghe richieste, sempre accompagnate da certificati medici, per giustificare la propria assenza dal servizio per malattia” si legge nella citazione della Procura contabile. L’Assenza per malattia si prolungava per due anni, senza che il medico “ avesse mai di fatto prestato servizio presso il Centro di Foligno”, tanto che a giugno del 2008 “veniva posto in congedo per infermità”.

Nel frattempo, però, emergeva che “nell’arco temporale oggetto d’indagine, aveva ininterrottamente continuato a svolgere l’attività di medico convenzionato con l’ASL Caserta 1, presso il proprio studio medico” e aveva anche vinto “una selezione pubblica di reclutamento di personale presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della salute mentale a Caserta” (salvo poi vedersi revocato l’incarico).

Secondo i giudici contabili la “mancata prestazione lavorativa nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza trova il suo fondamento non tanto (e non solo) in una asserita falsità materiale o ideologica di taluni dei certificati medici, quanto soprattutto nel comportamento del convenuto che, svolgendo altra attività lavorativa in luogo di quella contrattualmente dovuta, disattendeva volontariamente e dolosamente alle prescrizioni di riposo e cure (legittimanti l’astensione da qualsiasi prestazione lavorativa) riportate a chiare lettere nella quasi tota-ità dei certificati medici presentati” sia “per quanto riguarda la documentazione la cui genuinità è in contestazione, sia di quella numerosa che comunque è stata utilizzata per protrarre nel tempo l’assenza dal servizio presso l’Amministrazione militare”. Cioè la violazione del rapporto di lavoro: “scambio tra prestazione lavorativa (non resa) e retribuzione (comunque ottenuta)” con conseguente “responsabilità del danno patrimoniale arrecato all’Esercito Italiano.

 

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