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L’integrazione europea nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la sentenza VAN GEND EN LOOS contro AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE

La sentenza VAN GEND EN LOOS contro AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE nasce dalla richiesta della Suprema Corte olandese in materia fiscale di interpretare l’art. 12 Trattato CEE. Maria Francesca Ciriello, Dottoressa in Diritto e amministrazione pubblica, ricostruisce per noi il contenuto di questa importante sentenza.

Cosa era successo?

L’Amministrazione olandese delle imposte aveva posto un dazio su un prodotto della ditta Van Gend en Loos, proveniente dalla Germania e importato in Olanda.

Cosa si chiede alla Corte di Giustizia?

  • L’art. 12 del Trattato CEE ha effetto interno? I cittadini degli Stati membri possono essere considerati direttamente tutelati da questo articolo? Possono anche chiedere al giudice di tutelare questo articolo? Il giudice nazionale deve applicare questo articolo?

Cosa dice la Corte di Giustizia?

  • Il Trattato CEE ha un obiettivo: creare un mercato comune il cui funzionamento incide sui soggetti della Comunità e questo significa anche che si è voluto creare qualcosa di più di un accordo che creasse solo obblighi tra gli Stati membri.
  • La funzione affidata alla Corte di Giustizia è quella di garantire l’uniforme interpretazione del Trattato da parte dei giudici nazionali. Questo significa che gli Stati membri hanno riconosciuto che il diritto comunitario ha un’importanza tale da poter essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali (se la Corte di Giustizia deve garantire l’interpretazione del Trattato da parte di tutti i giudici nazionali significa che i giudici nazionali possono interpretare il Trattato e se possono interpretarlo significa che possono applicarlo, utilizzandolo per decidere nei processi).
  • Indipendentemente dalle norme nazionali, il diritto comunitario impone obblighi ai cittadini degli Stati membri, ma crea anche dei diritti soggettivi, che i giudici nazionali devono tutelare.
  • L’art. 9 del Trattato CEE stabilisce il divieto di porre dazi doganali e tasse di effetto equivalente: non si tratta di un obbligo, ma di un non fare, che non ha bisogno di altri provvedimenti interni per produrre effetti sui rapporti tra lo Stato membro e i suoi cittadini e quindi PRODUCE DIRETTAMENTE EFFETTI.
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