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IVA e requisizioni di presidi medici, quali le novità?

Il Decreto Cura Italia ha previsto 150 milioni di euro per il 2020 da utilizzare per eventuali requisizioni di presidi medici da privati o strutture pubbliche, come presidi sanitari e medico-chirurgici, beni mobili di qualsiasi genere e beni immobili?

 

La requisizione non può avere una durata superiore alla data limite del 31 luglio 2020 e può essere prorogata per tutta la durata dell’emergenza; per i beni in uso non può durare per oltre 6 mesi, poiché diversamente scatta l’obbligo di requisizione in proprietà. A fronte della requisizione in uso o in proprietà si deve pagare un’indennità di risarcimento (calcolata secondo valori correnti di mercato al 31 dicembre 2019) ai soggetti ai quali i materiali vengono sottratti per necessità pubbliche, indennità che varia in base alla tipologia di bene e a seconda che i presidi siano in uso o in proprietà. La circolare 8/E chiarisce il campo di applicazione dell’IVA per tali indennità, rispondendo al quesito sulla loro “natura risarcitoria (quindi fuori campo IVA) o di corrispettivo erogato per l’acquisizione o la prestazione di uso del bene (in questi casi operazione imponibile IVA)”. L’Agenzia ha evidenziato quanto già spiegato con la risoluzione 160 del 31 ottobre 2000, ovvero che nel caso di requisizione, sia in proprietà sia in uso, al requisito spetta un’indennità liquidata secondo criteri di stima. Ai fini IVA le requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, rientrano nella previsione di cui all’art. 2 del DPR 633/1972, in base al quale rientrano nella categoria delle cessioni di beni anche gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento: le requisizioni in uso, quindi, poiché atti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale in capo alla P.A., ai fini IVA sono cessioni di beni per le quali, ai fini dell’imposizione, è necessario riscontrare l’esistenza del presupposto soggettivo e la condizione della effettuazione nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

 

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