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Inchiesta Sanità | Ridimensionato dal Riesame l’impianto accusatorio

Sabato 26 novembre 2022 – – Non sta in piedi il teorema sul «sistema del malaffare» ai vertici regionali dei due supertesti dei pm di Potenza: l’ex dg del San Carlo, Massimo Barresi, e l’ex segretario del governatore Vito Bardi, Mario Araneo. Come pure non reggono le accuse di uno degli avvocati della Regione, Valerio Di Giacomo, sulle pressioni ricevute per ammorbidire la difesa al Tar della legittimità della nomina di Barresi.

Lo ha messo nero su bianco il Tribunale del riesame di Potenza nelle motivazioni, depositate giovedì e notificate nella giornata di ieri, delle sue decisioni di fine ottobre. Quando ha annullato le misure cautelari disposte all’inizio del mese nell’ambito dell’inchiesta sulla “mala politica lucana” nei confronti dell’ormai ex assessore regionale all’Agricoltura Franco Cupparo, intanto dimessosi sia dall’incarico in giunta che in Consiglio regionale, dell’ex sindaca dell’ormai disciolta amministrazione di Lagonegro, Maria Di Lascio, e del direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera.

LE CORRUTTELE ELETTORALI

Dei 22 capi d’imputazione a sostegno dell’ordinanza del gip Antonello Amodeo, il collegio presieduto da Aldo Gubitosi (intanto trasferito a Salerno) ha salvato soltanto quelli relativi ad alcune delle presunte corruttele elettorali consumate dall’ex sindaca di Lagonegro, e dal consigliere regionale Francesco Piro (Fi), in occasione del voto comunale di settembre del 2020, nella cittadina della valle del Noce. Al riguardo, però, i giudici hanno escluso il coinvolgimento di Spera, che sarebbe stato ignaro delle dinamiche retrostanti alcune problematiche sottopostegli da Piro. Inoltre hanno precisato che a loro avviso non vi sarebbero gli estremi per ipotizzare un reato come la corruzione in senso stretto. Piuttosto si potrebbe parlare al massimo una corruzione elettorale, che è punita con pene troppo basse per disporre le misure cautelari per un indagato.

LA TENTATA CONCUSSIONE IN AL SPA

Il Riesame ha confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza anche rispetto a un’ipotesi di tentata concussione a carico di Piro e Cupparo, che avrebbero provato a costringere l’ex amministratore unico di Acquedotto lucano spa, Giandomenico Marchese, a promuovere un funzionario della società controllata dalla Regione Basilicata.

Rispetto a quest’ultima contestazione, tuttavia, il collegio ha escluso che vi siano esigenze cautelari sufficienti a motivare l’adozione di restrizioni nei confronti di Cupparo. Vuoi perché incensurato, vuoi perché le «investigazioni svolte e la conseguente applicazione di misure cautelari a carico, non solo del Cupparo, ma anche di altri soggetti istituzionali con ruoli di primo piano nella Regione e non solo (Piro, Leone, Spera), ha determinato una rimodulazione dei rapporti personali e politici negli assetti di potere collegati direttamente o indiretta- mente alla attuale maggioranza consiliare».
«Tali modificazioni – ha aggiunto il Riesame – ragionevolmente non consentono al Cupparo di riallacciare le pregresse alleanze e reiterare condotte illecite analoghe a quelle per cui si procede. Inoltre, è documentato in atti che l’indagato, a seguito di dimissioni volontarie, non fa più parte della Giunta e del Consiglio regionale».

IL FILONE SULLA SANITA’

Proprio il provvedimento con cui è stato annullato il divieto di dimora a Potenza inizialmente disposto per Cupparo, ha dato l’occasione ai giudici del giudici della libertà di approfondire anche il secondo tema d’indagine dei pm di Potenza. Vale a dire la gestione della sanità lucana nel suoi complesso.

Ed è qui che arrivata la principale bocciatura all’inchiesta coordinata dal pm Vincenzo Montemurro e dal procuratore Francesco Curcio.

In particolare sul teorema enunciato dai supertesti Barresi e Araneo sull’esistenza di un sistema di potere deviato ai vertici della Regione, che avrebbe contrastato il primo, quando era ancora alla guida del San Carlo, in quanto indisponibile a compromessi sulla legalità e i principi fondamentali della buona amministrazione. Come nel caso dei 70 milioni di euro preventivati per il progetto di ristrutturazione del nuovo ospedale di Lagonegro.

«Non sono emersi elementi concreti – scrivono i giudici del Riesame – idonei a far ritenere che vi fosse un disegno criminale- ritagliato su interessi economici privati dietro all’ampio progetto politico-elettorale perseguito con la consegna alla comunità del lagonegrese di una nuova struttura sanitaria pubblica in vista essenzialmente delle elezioni comunali che si svolsero a Lagonegro nel settembre 2020».

«In altre parole, alle fuorvianti dichiarazioni del dottor Barresi sull’affaire collegato al nosocomio in discorso, non hanno fatto seguito emergenze indiziarie da cui desumere che il Piro (consigliere re- gionale e imprenditore edile), la candidata sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio e, ancor meno, il Leone (di professione pediatra) abbiano coltivato mire di profitti economici collegati ai lavori o al funzionamento del costruendo ospedale».

Il collegio giudicante definisce «fuorvianti» le dichiarazioni dell’ex dg sull’«inopportunità» di destinare 70 milioni di euro per 120 posti letto nel nuovo ospedale lagonegrese, a raffronto con i 95 milioni spesi di recente per una struttura con 760 posti letto in Friuli Venezia Giulia.

Per il Riesame, infatti, si tratterebbe di affermazioni basate su una valutazione di «contenuto approssimativo e superficiale», che «oltre a non essere il risultato di un parere espresso da professionisti competenti, non considera la notoria differenza geomorfologica dei territori sui quali le strutture insistono, né le differenze di costi derivanti dalle spese di acquisto, trasporto e collocazione dei materiali, né fa riferimento alla specializzazione del- le imprese in grado di realizzare l’opera».

«In sostanza – si legge ancora nel provvedimento appena depositato -, l’obiezione del Barresi e le sue perplessità sul costo stimato del nuovo ospedale sono semplicemente il frutto di un dialogo avuto con un collega (l’ex direttore sanitario Rosario Sisto, ndr) che aveva lavorato in strutture sanitarie di altra Regione, in assenza di censure specifiche al progetto».

L’EX DG INATTENDIBILE

«Non rientra tra i doveri di questo collegio esprimere valutazioni sulle doti umane e professionali del Barresi». Così ancora i magistrati, che in più punti evidenziano l’inattendibilità della versione dei fatti dell’ex dg. Anche a proposito delle ragioni che hanno portato alla rottura dei suoi rapporti con i vertici della Regione fino all’epilogo della mancata impugnazione in Consiglio di Stato dell’annullamento della sua nomina, decisa dalla precedente amministrazione regionale, di centrosinistra, poco prima dell’avvicendamento col governatore Vito Bardi e i suoi.

«Forse già durante la legislatura precedente, la scelta del Barresi non era stata salutata con particolare favore negli ambienti politici e forse nemmeno in quelli della sanità locale». Evidenzia il Riesame. «E’ doveroso (…) annotare che la sua nomina – per quanto è emerso dalle indagini – non aveva raccolto consensi unanimi anche a ragione della sua presunta illegittimità. Non sorprende, dunque, che la posizione assunta dalla giunta Bardi verso il direttore generale voluto dal precedente governo regionale non sia stata di totale apprezzamento, indipendentemente dalle posizioni di singoli consiglieri regionali».

Il collegio presieduto da Gubitosi si è spinto anche oltre, spiegando che in un primo momento, in realtà, Barresi avrebbe goduto di «ampia fiducia» da parte dell’amministrazione Bardi, «tanto che verosimilmente gli venivano assegnati fondi in bilancio in misura non proporzionale alle effettive necessità della Azienda ospedaliera regionale San Carlo onde consentirgli più ampi margini di manovra nella gestione delle spese». In seguito, però, il rapporto fiduciario si sarebbe «incrinato a causa di screzi e divergenze di opinioni che non possono essere attribuite tout court alla volontà della politica regionale di “sottomettere” o “controllare” il direttore del San Carlo, in quanto è plausibile anche l’ipotesi che si sia creata una divergenza istituzionale motivata magari da aspetti caratteriali».

Riguardo a questi «aspetti caratteriali» da considerare il Riesame cita, ad esempio, lo scontro senza precedenti consumatosi tra il dg e i capi dipartimento dell’azienda ospedaliera «a causa di decisioni relative all’attività intramoenia svolta da alcuni di essi, che verosimilmente non avevano colto un doveroso punto di equilibrio tra posizioni contrapposte». Ma anche la «non condivisione del modus operandi del Barresi» manifestata dal direttore amministrativo da lui stesso designato, Maria Acquaviva, «persona estranea al contesto politico- sanitario regionale in quanto proveniente dalla Asp di Cosenza».

I giudici sottolineano anche la genesi della nomina di Acquaviva, che sarebbe stata segnalata a Bar- resi dall’ex segretario del governa- tore Bardi, Mario Araneo.

Insomma, il dato di fondo è che l’ex dg-superteste «risulta essere il soggetto potenzialmente danneggiato in molte vicende che qui ci occupano». Pertanto non ha: «una posizione di estraneità rispetto alle stesse, ma al contrario a monte del suo impeto accusatorio vi sono certamente suoi interessi personali economici e di potere (…) Il suo disappunto a tale epilogo traspare senza ombra di dubbio dagli esposti depositati, oltre che dalle dichiarazioni rese oralmente agli inquirenti.
Questa prospettiva psicologica, in un’ottica ermeneutica delle accuse mosse a taluni degli indagati del presente procedimento, impone al giudice di scrutinare con particolare rigore la credibilità oggettiva e soggettiva del Barresi, ricercando al contempo i necessari riscontri alle sue affermazioni, con un impegno che, a parere del collegio, non è stato esaustivamente prodotto dal gip. Va annotato che già il pm proiettava sul Barresi un’ombra di sospetto nel momento in cui collocava le vicende portate alla luce dalle indagini in una chiara ottica di contrapposizione personale e di potere costituita all’interno degli Uffici della regione Basilicata».

«Non va taciuto inoltre – si legge ancora nella sentenza – che talune interessenze del Barresi e i suoi rapporti personali con un personaggio del peso di Araneo Mario (…) emergono con chiarezza».

Qui la vicenda citata è quella della nomina come portavoce di Barresi, su “raccomandazione” di Araeo, di Palma Ida Tortorelli, madre del discusso editore potentino Giuseppe Postiglione.

LE OMISSIONI DI ARANEO

«Le argomentazioni che precedono – prosegue il Riesame – servono a chiarire che la credibilità del Barre- si doveva essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico alla luce del suo meridiano interesse nelle vicende oggetto delle contestazioni (…) Al contrario, nel provvedimento impugnato il gip non si confronta a sufficienza con le discrasie che emergono in molte parti delle plurime denunzie presentate dal predetto, né scrutina la attendibilità di Mario Araneo, del quale, senza sconfessare il teorema dei gruppi contrapposti ipotizzato dal pm, cita le dichiarazioni a sostegno delle accuse mosse a coindagati. L’Araneo, infatti, sentito dal pm il 17/2/2022, si lasciava andare ad una serie di giudizi sull’operato di presunti suoi avversari, omettendo però di indicare quale fosse il contenuto dei suoi rapporti con il Barresi e se avesse chiesto e ricevuto favori dal medesimo».

«Non si comprende, alla luce delle risultanze investigative – si legge ancora nella sentenza -, quali siano i “cospicui interessi sottesi alla realizzazione dell’Ospedale di Lagonegro”, mentre lasciano il tempo che trovano le accuse di debolezza mosse al Presidente Bardi, giacché esse non sono collegate a riferimenti fattuali di riscontro. Che l’Araneo possa essere stato stimolato da risentimento nei confronti degli ‘“incolpati” è invece ipotizzabile alla luce del livore aggressivo mostrato in un colloquio con l’assessore Merra, alla quale manifestava il suo disappunto verso Cupparo ed altri per le critiche ricevute a seguito della nomina (decisa dal Barresi su sua indicazione) della portavoce dell’Ospedale San Carlo».

IL RUOLO DI SPERA

Sul presunto asservimento dell’attuale dg del San Carlo, Spera, al centro di potere deviato descritto da Barresi e Araneo, i giudici han- no evidenziato come gli stessi pre sunti “asservitori”, Piro e Di La- scio, abbiano ammesso di aver millantato in molte telefonate. Ma si sono anche soffermati sul fatto che la sua nomina «non è stata assicurata da discrezionali decisioni di natura politica, bensì da decisioni assunte dall’autorità giudiziaria (le stesse che hanno determinato l’annullamento della nomina di Barresi, ndr), all’esito di un ricorso al Tar – circostanza oggettiva che difficilmente avrebbe potuto ingenerare un autentico “debito di riconoscenza nei confronti degli esponenti politici (regionali e non)». Per questo motivo sarebbe «destinata a cadere la stessa ipotesi di una sua dipendenza dai vertici politici e di una conseguente indiscriminata accondiscendenza alle loro volontà».

I giudici parlano di un «apodittico presupposto», e bacchettano l’Ufficio di Procura che «avrebbe dovuto, con maggior rigore, provare l’esistenza dell’elemento soggettivo». Vale a dire la partecipazione morale del dg nelle presunte corruttele elettorali lagonegresi.

GLI ARRESTI NEGATI

Il Tribunale del riesame giovedì ha depositato anche un ulteriore provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di ulteriori arresti che era stata avanzata dai pm nei confronti di Leone, Cupparo e Spera, inizialmente raggiunti da misure meno afflittive.

Ed è all’interno di questo che i giudici si sono concentrati sulla posizione dell’ex assessore regionale alla Salute e attuale consigliere regionale Fdi, Rocco Leone, tuttora impossibilitato a partecipare ai lavori del Consiglio regionale in quanto sottoposto al divieto di dimora a Potenza.

«Deve rilevarsi (…) l’assenza di dati captativi suscettibili di essere inquadrati in un’illecita attività induttiva posta in essere nei confronti dell’ avvocato Di Giacomo». Scrivono i giudici, che poi muovo «due osservazioni critiche» in relazione ad altre due contestazioni nei confronti dell’ex assessore.

«Da un lato, pur nella sommarietà del giudizio cautelare e nella fluidità tipica della relativa incolpazione, è censurabile la scelta dell’Ufficio di Procura di descrivere, in fatto, la condotta incriminata nei termini che seguono: “espressamente facendo intendere allo stesso, che percepiva l’intimidazione derivante da espressioni del tipo «non finirai il tuo mandato se ti opponi alla costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro” ed ancora “continui a sbagliare, evidentemente non hai capito”. Occorre, infatti, indicare, sin dalla fase incidentale, il tenore specifico e puntuale delle espressioni addebitate al reo, specie ove gli siano ascritti delitti (quali sono quelli contro la pubblica amministrazione) in cui vi è una sottile, ma rilevante, linea differenziale fra l’induzione, la costrizione o il semplice suggerimento, eveniente proprio delle parole utilizzate dal pubblico agente. Dall’altro lato, va detto che le affermazioni incriminate (“non finirai il tuo mandato se ti op- poni alla costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro” ed ancora “continui a sbagliare, evidente- mente non hai capito”) – strana- mente riportate in tutte le contesta- zioni provvisorie in esame – né altre di tenore equivalente, si rinvengo- no nei dati dichiarativi (denunce) né in quelli captativi versati in atti».

Fonte: Leo Amato – Il Quotidiano del Sud

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