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Cercasi responsabilità solidale tra i coniugi: arriva la dichiarazione dei redditi congiunta

Va tuttavia fatta salva (cfr. C. Cost. ord. 215/04) la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7803 del 14 aprile 2020, intervenendo sul regime di responsabilità solidalenel versamento delle imposte che derivano dalla presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi tra coniugi, ha affermato, in conformità della vigente interpretazione giurisprudenziale, che opera la responsabilità solidale anche nel caso in cui il coniuge codichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e anche quando tali redditi siano proventi di illecito penale da esso commesso, come peraltro affermato dalla sentenza n. 19026/14.

È bastato perciò, per gli Ermellini, rimandare alla disposizione che disciplina nel nostro ordinamento l’istituto della dichiarazione congiunta, ossia all’art. 17 della legge n. 114 del 1977. Tale articolo prevede che i coniugi non separati hanno la facoltà di “presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi”, disponendo quindi che le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del coniuge e che la conseguente cartella va a questi notificata, nonché che “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.

Siffatta disciplina è stata peraltro, come evidenziato dalla Cassazione, oggetto di numerose pronunce che ne hanno ripercorso le possibili alternative interpretative, giungendo a consolidarne il significato nel sensoche a fronte dei vantaggi che derivano dalla scelta di procedere alla dichiarazione congiunta, i coniugi assumono determinati rischi quali sono quelli dettati dalla disciplina dell’istituto.

Queste disposizioni vanno quindi necessariamente lette nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.

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