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Bonus ristrutturazioni: avvertenze per i Committenti

In tempi di superbonus 110% il numero di cittadini o condomini che si accingono ad effettuare la ristrutturazione del proprio immobile con le agevolazioni del Decreto Rilancio (Legge 77/2020) aumenta costantemente, anche in relazione alla proroga fino alla fine del 2023 che verrà inserita nella prossima legge di Bilancio, secondo quanto comunicato ufficialmente dal Presidente Draghi il 26 aprile.

Tralasciando le necessarie verifiche di fattibilità e conformità urbanistica-edilizia dell’immobile, in questo articolo poniamo l’attenzione sul rischio di perdere tali agevolazioni una volta iniziato l’intervento edilizio a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza.

L’articolo 4 comma 1 del sopraindicato Decreto, riporta esplicitamente che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

 

Per comprendere meglio il significato di tale affermazione bisogna fare un passo indietro e riassumere i principali obblighi imposti dal Legislatore in capo al Committente in materia di sicurezza cantieri dal D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI SICUREZZA IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE SUPERBONUS

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 impone, in primis, l’obbligo per il Committente di nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, chiamato comunemente CSP, predispone il Piano di Sicurezza del cantiere (PSC) e il Fascicolo Tecnico dell’opera (FT), mentre il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) controlla la corretta applicazione delle norme di sicurezza con sopralluoghi e verifiche documentali, nonché coordinando le attività delle imprese per evitare rischi interferenziali.

In tutto questo il Committente ha due compiti fondamentali, ribaditi più volte dalla giurisprudenza:

  • vigilare sul corretto operato dei professionisti incaricati
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese (nonché la regolarità dei versamenti contributivi di queste)

La domanda che spesso molti Committenti si pongono è: come fa un cittadino che non sa nulla di normative in materia di sicurezza sul lavoro o sicurezza cantieri a svolgere correttamente tali verifiche?

La risposta più semplice è data dal legislatore stesso, che indica (sempre nel D.Lgs. 81/08) la possibilità di avvalersi del supporto di un Responsabile dei Lavori (RdL) per adempiere a tali obblighi di sorveglianza e supervisione. E nel caso dei condomini, capita sempre più spesso che sia l’Amministratore a ricoprire tale ruolo.

E’ importante però sottolineare che in caso di manifeste carenze o inadeguatezze in materia di sicurezza, la nomina di un RDL non esclude un possibile profilo di corresponsabilità anche da parte del Committente.

Rimane quindi un solo concreto ed efficace modo per non correre il rischio di veder sfumare le proprie agevolazioni fiscali; la soluzione è avvalersi di professionisti o società specializzate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo da ottemperare efficacemente a tutte le disposizioni legislative.

Per evitare quindi spiacevoli sorprese, conviene sempre preventivare la nomina di un Responsabile dei Lavori (non obbligatoria per legge, ma i cui costi possono rientrare nel Superbonus) e verificare preventivamente l’esperienza e le competenze dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione soprattutto nel momento in cui la parcella di questi viene di fatto pagata dallo Stato attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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