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Donazione indiretta: immobile donato all’ex resta cointestato

Non è raro che un matrimonio salti prima della celebrazioni eppure quando c’è l’amore non si pensa ai doni fatti. La Corte di Cassazione, in merito, ha chiarito che non può essere chiesta indietro la casa cointestata al 50% e che non trovano applicazione le prescrizioni dettate dal codice civile in tema materia di “donazione con riguardo di matrimonio”, che secondo l’art. 785 non produce effetti se le nozze non vengono celebrate, con conseguenza dell’inesistenza del diritto alla restituzione del bene eventualmente dato.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, non si configurava l’ipotesi di “donazione con riguardo di matrimonio” perché si trattava di una donazione indiretta. Perché si possa configurare l’ipotesi disciplinata dall’art. 785 c.c. è necessario che sia indicato, in maniera esplicita, in un atto pubblico la finalità della disposizione patrimoniale e questo non si concilia con la donazione indiretta, che invece si verifica quando un soggetto, pur pagando interamente l’immobile, lo intesta per il 50% ad un altro soggetto.

Dunque, nell’ordinanza 14203/17, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex fidanzato, che per riottenere la quota dell’immobile potrà solo acquistarla dall’ex fidanzata.

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