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Sentenza n.75/2015:”per la cassazione l'autore dell'abuso deve pagare il ripristino”

Asti -L'autore dell'abuso edilizio deve pagare le spese di demolizione e degli interventi andati a vuoto.
L’art. 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), comma 1, ultima parte, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 380 prevede che l’autore dell’abuso edilizio sia tenuto alle spese per l‘esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Si controverte se si possa configurare la sussistenza di questo obbligo di legge non già per lo stretto intervento di effettiva demolizione, ma anche per precedenti interventi (nella specie: di appaltatori dell’amministrazione comunale) andati a vuoto per ragioni comunque imputabili all’interessato, come quando si è dichiarato disponibile a effettuare direttamente l’intervento ripristinatorio e così ha dato causa alla interruzione della demolizione medesima.
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato nella sentenza del 10.2.2015 ha ritenuto che tale obbligo delle spese per l’esecuzione in danno ricomprende anche le spese per siffatti precedenti interventi non portati a buon fine, pur se diretti alla demolizione.

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