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Uranio, ministero della difesa condannato non paga il risarcimento a militare malato

Secondo il Tar, il riconoscimento dell’indennizzo certifica che l’insorgenza della patologia sia dipesa dalle condizioni di lavoro e quindi il diritto al risarcimento

AOSTA –  Il ministero della Difesa fa il “portoghese” e non paga. Nonostante una sentenza di condanna definitiva e un decreto di impegno per il risarcimento. A farne le spese un cittadino italiano, un ex alpino, a cui è stato diagnosticato un tumore, dopo che questi aveva preso parte, tra il 1999 e il 2008, a missioni in Kosovo e in Afghanistan, dove venivano impiegati proiettili anticarro “contenenti Uranio impoverito”.

Nel settembre del 2017 il Tar della Valle d’Aosta aveva ordinato al ministero della Difesa di risarcire il militare con 103 mila euro. Nonostante la sentenza fosse diventata definitiva a marzo, il  dicastero non ha ancora versato l’indennizzo. Cosi’ l’uomo, un trentaseienne di origine valdostana, si è nuovamente rivolto al tribunale amministrativo, che ha accolto anche questo suo secondo ricorso. I giudici hanno inoltre nominato quale commissario ad acta il dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato in Valle d’Aosta che, in caso di inottemperanza del ministero, “provvederà al pagamento”. Il 26 giugno scorso il ministero, non costituito nel secondo giudizio, aveva emesso un decreto di impegno per il risarcimento, che peròall’udienza del 12 dicembre non era ancora stato versato.

La malattia e la vicenda giudiziaria

Al militare, nel 2011 era stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista costringendolo a sottoporsi a cicli di chemioterapia. Curato e rientrato al lavoro, era stato destinato a mansioni da impiegato. Gli era stata riconosciuta l’indennità per causa di servizio ma non il risarcimento. Concedendo però quell’indennizzo, per i giudici era la stessa amministrazione – “notoriamente restia al riconoscimento” con il Comitato di verifica cause di servizio – si certifica “che l’insorgenza della patologia è dipesa dalle condizioni di lavoro, cioè nell’esposizione ad uranio impoverito”. Il Tar aveva quindi smentito “la tesi negazionista dell’Avvocatura”, secondo cui all’epoca era “oggettivamente impossibile prevedere e prevenire ciò che in quegli anni era sconosciuto e non prevedibile”.

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