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Udine, guida senza patente: denunciato e auto sequestrata

L’autista era privo della patente perché revocata in precedenza

UDINE – I Carabinieri della Stazione di Faedis, Udine, hanno denunciato per guida senza patente un 48enne della zona.

L’uomo, inseguito e fermato dai militari alla guida della vettura di proprietà, risultava sprovvisto del documento di guida perché revocato. Inoltre, il veicolo su cui stava viaggiando è risultato privo della copertura assicurativa. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

La normativa italiana in materia

L’articolo 116 del Codice della Strada prevede l’obbligatorietà della patente di guida qualora si volesse circolare. In caso di guida senza patente, le sanzioni sono indicate nell’articolo 180.

Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida. 

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (3)

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.

7. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)


(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003, il comma è sostituito come segue: Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

In caso di guida senza patente sono previste le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da 41 a 168 euro, mentre chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, agli uffici della Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 419 a 1.682 euro.

La depenalizzazione

Fino al 2016, la guida senza patente rientrava nella categoria dei reati, ma il decreto sulle penalizzazioni, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha depenalizzato questo atto illecito. Resta comunque la punibilità dell’azione. Ex articolo 116, comma 15, chiunque  conduca veicoli senza aver conseguito   la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. La stessa sanzione si applica nei casi di guida senza patente perché ritirata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Soltanto nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno.

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