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Tassa IMU comunale: nulla se il Comune non produce la nomina del funzionario incaricato

STOP agli avvisi accertamento Imu perché il Comune non produce in giudizio la delibera con cui conferisce l’incarico al funzionario che ha sottoscritto l’atto notificato alla società. È quanto deciso con la sentenza 958/20, pubblicata dalla quarta sezione della commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna.E ciò perché spetta all’amministrazione dimostrare la legittimazione del funzionario quando il contribuente contesta che l’esazione dei tributi è stata esercitata da un soggetto che non ne aveva il potere: l’ente locale, infatti, ha un immediato accesso ai propri dati. Accolto il gravame della società: lo stop agli accertamenti sui suoi immobili nel territorio del Comune scatta perché è ancora in vigore la norma ex articolo 11, comma quarto, del decreto legislativo 504/92 che impone alla giunta di deliberare il conferimento dell’incarico al funzionario che deve sottoscrivere gli accertamenti. La disposizione, infatti, non risulta abrogata dal testo unico degli enti locali e sbaglia la Ctp a ritenere irrilevante l’omissione dell’ente civico richiamando «in maniera fuorviante» l’articolo 7 dello statuto del contribuente. Di fronte alle rimostranze della società, insomma, spetta all’amministrazione locale dimostrare l’esistenza della delega in capo al funzionario che ha sottoscritto l’accertamento: non c’è dubbio che il Comune abbia accesso immediato all’informazione. E se l’ente non produce in giudizio la delibera, la sanzione della nullità scatta perché l’avviso di accertamento costituisce la più ampia espressione del potere impositivo, che incide in modo profondo nella realtà economica e sociale: per il contribuente, quindi, costituisce una garanzia essenziale la professionalità di chi emana l’atto.

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