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Tar annulla nomina Rubbo a direttore generale Usl

Il Tar di Aosta ha annullato gli atti con cui la Giunta regionale Marquis aveva nominato Igor Rubbo direttore generale dell’Usl della Valle d’Aosta.

Il ricorso era stato presentato da Gianluca Peschi, originario di Erba (Como), uno dei 19 candidati che erano stati ritenuti idonei a ricoprire l’incarico. La sentenza è stata pubblicata oggi. In dettaglio i giudici amministrativi hanno annullato la delibera di giunta di designazione di Rubbo come direttore generale (22 maggio 2017), la successiva delibera di approvazione del suo contratto di lavoro (12 giugno 2017) e il decreto di nomina del presidente della Regione (13 giugno 2017). Il Tar ha invece dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera del 14 aprile 2017 con cui la Giunta aveva approvato il nuovo elenco degli idonei per la nomina a direttore generale e ha respinto la domanda di risarcimento danni.

Secondo i giudici del Tar è emerso che Igor Rubbo, nella sua precedente veste di coordinatore dell’assessorato alla Sanità, ha svolto “funzioni ausiliarie all’assessore alla sanità nel procedimento di nomina che vanno ad inficiare la legittimità del provvedimento con cui lo stesso sig. Rubbo è stato successivamente individuato quale direttore generale dell’Azienda Usl”.

A partire dalla partecipazione ad “alcuni colloqui tenuti dall’assessore regionale alla sanità con i candidati inseriti nell’elenco degli idonei”. Lo stesso Rubbo infatti ha ammesso “avere preso parte, unitamente alla dr.ssa Gabriella Morelli, all’incontro conoscitivo del 24/4/2017, in qualità di sostituto dell’assessore regionale e su precisa richiesta dello stesso, poiché impegnato in altra riunione”. Inoltre ha preso parte alla seduta nella “Commissione consiliare permanente – servizi sociali, tenutasi in data 21 aprile 2017, nel corso della quale ha rappresentato motivazioni ulteriori rispetto a quelle espresse dall’assessore regionale alla sanità, circa l’inopportunità di un’audizione dei candidati idonei alla nomina a direttore generale dell’Usl da parte della Commissione stessa ed ha coadiuvato l’assessore nella rappresentazione degli obiettivi che sarebbero stati attribuiti al nuovo direttore”.

Secondo i giudici tutto ciò si pone “in palese contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità che governano l’agire della pubblica amministrazione, anche nell’adozione di atti discrezionali di alta amministrazione”. Infatti “l’ampia discrezionalità di una nomina fiduciaria non implica, invero, che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e del giusto procedimento”. Inoltre la delibera di designazione essendo “priva di motivazione” – come anche il decreto presidenziale di nomina – è “in netto contrasto con l’obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo”.
La richiesta di annullare l’elenco degli idonei è invece inammissibile in quanto spetta “all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie” di questo tipo.

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