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Stati Uniti – Aperta un’inchiesta su alcuni modelli Hyunday e Kia

L’agenzia per la sicurezza stradale statunitense, dopo la morte di quattro persone, ha aperto un’indagine su alcuni modelli Hyunday e Kia per accertare eventuali problemi agli airbag.

Nello specifico sono 425.000 Kia Forte del 2012-2013 e Hyundai Sonata del 2011. Nel caso dei quattro decessi, non si sarebbero aperti gli airbag. Poiché questi modelli possono utilizzare airbag di fornitori diversi, sia al variare dell’area geografica in cui sono stati venduti sia in funzione del lotto di produzione, non tutti gli esemplari sono coinvolti dal difetto. Obiettivo delle autorità americane è accertare anche se anche altre case automobilistiche possano avere problemi analoghi con gli airbag.

Precedenti in anche in Italia

In Italia in caso d’incidente stradale se l’airbag non funziona paga la casa automobilistica. Un precedente importante, è stato fissato da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 14 del 5 gennaio 2010). La quale stabilisce che, se in caso di incidente stradale l’airbag non si apre, la casa automobilistica è tenuta a risarcire i familiari per i danni derivanti dalla morte del conducente.

Questa decisione è stata presa in merito ad una controversia tra i parenti di un automobilista rimasto ucciso in un incidente e una casa produttrice di automobili. In questo caso la Opel, dove al momento dell’incidente l’airbag non ha funzionato. Già il Tribunale di Tortona, in primo grado, e poi la Corte d’Appello di Torino, avevano stabilito la responsabilità della casa produttrice di risarcire gli eredi

La casa automobilistica sosteneva invece il “difetto di motivazione” delle precedenti sentenze. Ma la Suprema Corte le ha dato torto. La Cassazione pone tuttavia una condizione: sta al danneggiato provare “il collegamento causale tra le lesioni subite e l’omesso funzionamento dell’airbag”. Dal momento che questa relazione era già stata dimostrata dai periti nei gradi di giudizio precedenti, secondo la Corte la responsabilità del produttore è fuori discussione. Il caso, ricade sotto la disciplina della responsabilità del produttore (ora contenuta nel Codice del Consumo) in base alla quale il produttore è tenuto a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto difettoso anche se non risulta (o non si può provare) l’elemento soggettivo della colpa. La responsabilità del produttore viene definita pertanto “responsabilità oggettiva“.

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