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Sanità, la Regione Friuli Venezia Giulia ricorre contro il Decreto Calabria

Il vicegovernatore Riccardi: “È inaccettabile. La norma nella sostanza istituisce un Paese a doppia velocità

TRIESTE –  La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato di aver impugnato il decreto Calabria, convertito in legge dal Parlamento e che obbliga le Regioni autonome a mantenere il taglio dei costi del personale, mentre per le Regioni a statuto ordinario questo vincolo non si pone.

«Il taglio dell’1% dei costi del personale della sanità è inaccettabile», ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, oggi a Trieste a margine della riunione di Giunta che ha deciso per il ricorso. Per Riccardi «non è solo questione di soldi: va contrastata una disposizione dello Stato in un ambito che qualifica l’autonomia del finanziamento del Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia. Il decreto Calabria mette le Regioni su due piani: le ordinarie senza alcuna limitazione e le speciali costrette al taglio. Questo non è condivisibile» perché «la norma nella sostanza istituisce un Paese a doppia velocità. Se un provvedimento dello Stato limita il margine di manovra di una Regione autonoma, che tra l’altro si finanzia le proprie prestazioni, esso va contrastato», ha sottolineato il vicepresidente. «A Roma sostengono che il decreto Calabria non nasce contro le autonomie ma la Corte dei Conti in forma scritta, e il ministero dell’Economia in forma verbale, ci dicono l’opposto».

«Per noi è inaccettabile – ha ribadito Riccardi – E il ricorso è un atto dovuto a salvaguardia dell’autonomia regionale e dell’equilibrio del nostro Servizio sanitario».

Cosa prevede il decreto Calabria?

Il Capo I è dedicato alla Regione Calabria: tra le iniziative più importanti viene disciplinata una verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo che il Commissario ad acta effettui, in termini più abbreviati (ogni 6 mesi), una verifica straordinaria sull’attività dei direttori generali delle strutture sanitarie. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta nomina un Commissario straordinario, previa intesa con la Regione da acquisirsi entro 10 giorni. È stata inoltre introdotta l’istituzione di un’Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Asl, Ao e Aou della regione.

Sempre il Capo I «ospita» anche la revisione dei tetti di spesa per le assunzioni in tutto il Ssn, che non potrà superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, o, se superiore, il valore della spesa prevista dalla legge del 2009, con importi però incrementati annualmente, a livello regionale, del 5 per cento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente.

Inoltre si interviene sulla disciplina relativa al blocco del turn over stabilito dalla legge 311/2004, sopprimendo il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale previsto per le regioni in piano di rientro che non abbiano rispettato le previsioni del Piano medesimo.

Nel Capo II, invece sono mantenute le misure in materia di formazione sanitaria e di medici di medicina generale, prorogando a luglio 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a medicina, ammettendo ai concorsi per ruoli dirigenziali i medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all’ultimo anno, e dando la possibilità alle Asl di assumere a tempo determinato gli specializzandi, per un periodo non superiore a 12 mesi. Previsti infine interventi per ovviare alla carenza di medicinali, dando facoltà all’Aifa, in caso di emergenze, di bloccare le esportazioni dei farmaci interessati

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