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Rumori molesti? Per la Cassazione dev’esserci risarcimento

Danno biologico o no, se un vicino vi disturba con rumori molesti per la Cassazione avete diritto al risarcimento. La nuova decisione della Suprema Corte.

I rumori molesti non provocano danni alla salute documentabili, né lesioni biologiche. Tuttavia, per la Corte di Cassazione, questa mancanza non è un buon motivo per non aver diritto a una forma di risarcimento, quantomeno per il danno non patrimoniale. A deciderlo è la nuova ordinanza della Suprema corte, la numero 21554/18, pubblicata il 3 settembre dalla seconda sezione civile. La Corte ha così confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, riguardo il caso di un condominio che aveva denunciato il titolare di un’officina vicina all’edificio che continuava a immettere rumori molesti, al di sopra della soglia della normale tollerabilità. La Corte d’Appello aveva deciso per un risarcimento al danno patrimoniale pari a 10.500 euro. I rumori dell’officina, infatti, rendevano difficile il normale svolgimento della vita domestica anche se non ci sono stati danni alla salute.

«L’assenza di un danno biologico documentato peraltro, non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo», sostengono i giudici. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha corretto alcune valutazioni precedenti riguardo l’ammontare del risarcimento. «Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione equitativa, avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, mentre nel caso di specie uno dei criteri di determinazione del danno utilizzati dal giudice di merito risulta errato, non potendo ad esso farsi riferimento ai fini della liquidazione del danno».

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