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Rilevanti novità per la legge sul “Codice Rosso”

Nella seduta del 17 luglio scorso, il Senato ha approvato il DDL n.1200 sulla violenza di genere, che a breve sarà legge nel nostro Paese.

La legge sul “Codice Rosso” prevede, oltre a rilevanti aumenti di pena (per i reati di stalking, maltrattamenti contro familiari e violenza sessuale), l’introduzione di alcune novità procedurali e la previsione di nuove fattispecie di reato.

La prima novità consiste nella creazione di una sorta di “corsia preferenziale” per le indagini attinenti i reati sopra citati, prevedendo – con l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p. – che il PM interroghi la presunta persona offesa e/o il denunciante entro tre giorni dalla presentazione della denuncia, querela o istanza.

Nella ratio del legislatore, questa rapidità dovrebbe riuscire a garantire una efficace e repentina tutela e protezione di chi denuncia e – al tempo stesso – (ci si augura) permettere di distinguere i casi, purtroppo non infrequenti, di denunce/querele infondate sporte al solo fine di supportare pretese di affido esclusivo dei minori o comunque istanze attinenti i procedimenti di separazione e divorzio.

Come accennato, tra le più rilevanti novità introdotte dalla normativa, vi è la previsione di tre nuove fattispecie di reato:

1) “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” (Art. 583-quinquies c.p.), condotta punita con la reclusione la da 8 a 14 anni;

2) “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, fattispecie punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. (Art. 612-ter c.p.);

3) “Costrizione o induzione al matrimonio”  condotta punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Con le suddette fattispecie il legislatore nazionale ha inteso rispondere ai ormai troppo frequenti casi di c.d. “attacco all’identità”, “revenge porn” e “matrimoni combinati” che necessitavano di un’adeguata risposta sanzionatoria anche in ragione dell’espansione dei suddetti fenomeni, rimasti privi di adeguata sanzione nell’attuale impianto normativo.

Il MGS non può che guardare con favore all’introduzione di tali fattispecie di reato, augurandosi che possano frenare alcune pericolose derive, come quelle legate al fenomeno del “revenge porn”, sempre più frequente tra i giovanissimi e favorite dalle facilitazioni tecnologiche della nostra società sempre più “connessa” in rete tramite i social networks e i sistemi di instant messaging, come la nota applicazione “whatsapp”.

Il DDL contiene inoltre diversi inasprimenti sanzionatori oltreché misure economiche a tutela delle vittime di questi reati e dei minori rimasti orfani a causa di reati di violenza.

Altre rilevanti novità riguardano la subordinazione della possibilità per il reo di ottenere la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi psicologici riabilitativi.

Fondamentale alla prevenzione e contrasto della commissione dei predetti reati, è la previsione di una formazione specifica e adeguata delle forze dell’ordine e degli agenti di polizia penitenziaria.

Il MGS auspica che l’attuazione delle predette norme sia affiancata da ulteriori misure, ritenute imprescindibili per l’efficace contrasto dei suddetti fenomeni, a partire dalla previsione di adeguati stanziamenti economici che consentano: 1) alle Procure di munirsi delle strutture e del personale indispensabile per consentire l’immediato ascolto delle presunte vittime; 2) la creazione di una rete d’intervento che coinvolga anche servizi di privato sociale d’eccellenza; 3) L’investimento nella formazione degli operatori di Polizia.

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