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Pensionato all’estero? ecco come funziona il rimborso elle addizionali

La procedura

L’Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che, con un parere reso a seguito di un precedente interpello, ha già chiarito gli aspetti interpretativi conseguenti l’accertamento della residenza fiscale dei soggetti residenti all’estero, gli obblighi dichiarativi dei soggetti non residenti e la disciplina sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In particolare, con il precedente interpello è stato spiegato che il trattamento pensionistico erogato dall’INPS nel 2018, in applicazione delle disposizioni convenzionali, non deve essere assoggettato a imposizione in Italia e, pertanto, l’imposta IRPEF trattenuta dall’Istituto in sede di pagamento della pensione relativa al 2018 potrà essere (ovviamente) chiesta a rimborso.

Per quanto riguarda, poi, le addizionali regionali e comunali degli enti locali, evidenzia che queste sono dovute dai contribuenti residenti e non residenti per i quali, in relazione al medesimo anno d’imposta, risulti dovuta l’IRPEF, dopo aver defalcato, in particolare per i soggetti non residenti, tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo: i riferimenti normativi sono contenuti negli articoli 24 e 165 del TUIR (DPR 917/1986).

Con riferimento al caso prospettato ciò equivale a dire che le imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali non sono dovute.
Il pensionato potrà dunque presentare la richiesta di rimborso indirizzandola al Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia in relazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta 2018, sia per le addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018.

In base alle previsioni degli articoli 37 e 38 del DPR 602/1973, la richiesta deve:
• essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione;
• contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità locale competente;
• documentazione necessaria a dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni.

Requisiti e casistica

Questa soluzione è valida nel presupposto che l’istante sia fiscalmente non residente in Italia e che, in quanto ex lavoratore dipendente del settore privato, sia titolare di una pensione riconducibile

nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna, ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 663.
Ma nella Risposta 351 l’Agenzia non si limita a rispondere al quesito, prospettando altre eventuali soluzioni allo stesso problema sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione rispetto all’attività lavorativa svolta prima della pensione.

Se, infatti – si legge nel documento di prassi – lo stesso istante fosse stato un ex dipendente pubblico, la pensione percepita sarebbe rientrata nell’ambito applicativo dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, nel qual caso le somme percepite dal pensionato non residente sarebbero state assoggettate a imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, con la conseguente impossibilità di richiesta di rimborso, fatto salvo il caso di soggetto di nazionalità spagnola per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza.

Nel caso in cui, infine, avesse svolto un’attività di lavoratore autonomo o di imprenditore, la pensione percepita sarebbe ricaduta nell’ambito applicativo dell’articolo 21 (“Altri redditi”), paragrafo 1, della Convenzione, che prevede l’assoggettamento dei redditi di pensione a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente: in questo caso, quindi, analogamente a quello della pensione privata, sarebbe stato possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia.

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