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Nuovo decreto sicurezza, cosa cambia

Il testo del nuovo decreto sull’immigrazione interviene sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il decreto su sicurezza e immigrazione introduce norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Si stabilisce inoltre la inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato. Si rafforza il cosiddetto “Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel testo, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede viene introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: la pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lor riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere. Per chi agevola il detenuto al 41bis nelle comunicazioni con l’esterno (anche di tipo diverso da quelle con cellulare) la pena è alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni. Nei casi di ipotesi aggravata (ovvero se il reato è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense) il reato passa 2 a 6 anni a 3-7 anni.

 

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