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Nulla l’ordinanza del Prefetto standardizzata

Non è un caso isolato quello dell’Amministrazione Pubblica che cerca di colmare il vuoto di cassa sanzionando i cittadini. Ma le prefetture, che dovrebbero controllare la legittimità dell’agire dei comuni e degli altri enti accertatori, spesso respingono in maniera del tutto ingiustificata i ricorsi dei cittadini che si vedono ingiustamente multati. Le ordinanze-ingiunzioni dei prefetti sono, tuttavia, impugnabili dinanzi ai giudici. In merito, la sentenza 5267/16 del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un automobilista  sanzionato per la sosta nella zona a traffico limitato: in particolare, l’opponente aveva dedotto di essere titolare di un regolare permesso per circolare e parcheggiare nella ztl. In tal senso, dall’ordinanza impugnata emerge che la prefettura non produce alcun documento richiamato e posto a supporto del rigetto del ricorso proposto dal trasgressore, violando palesemente il diritto alla difesa dell’automobilista non rispondendo in alcun modo alle eccezioni sollevate.

Nei casi in cui le richieste del trasgressore dovessero risultare respinte con diciture standardizzate, l’ordinanza-ingiunzione deve essere annullata perchè l’amministrazione non può utilizzare un modello prestampato valido per tutte le infrazioni.

Inoltre, nel giudizio di opposizione, spetta all’autorità la prova che sussistono gli elementi posti alla base della violazione addebitata: in caso contrario l’opposizione è accolta perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.Il tribunale ricorda, infine, che nel giudizio all’opponente basta provare fatti impeditivi o estintivi, mentre sta alla prefettura dimostrare che il titolo esecutivo vantato dall’amministrazione è stato formato in modo valido.

 

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