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No della Cassazione agli schemi alimentari delle palestre: è esercizio abusivo della professione

Chi ha frequentato le palestre avrà almeno una volta ricevuto diete personalizzate, redatte da dipendenti della struttura non abilitati a svolgere la professione di biologo o dietista.

«La Cassazione, nella sentenza 20281/17, pubblicata il 28 aprile 2017, ha stabilito che tale condotta integra il reato di esercizio abusivo della professione e può essere sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 348 del codice penale. Questo articolo punisce, infatti, chi esercita una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, senza averne titolo. La sanzione, a seconda della gravità dei casi, può consistere nella reclusione fino a sei mesi o in una multa che può superare i 500 euro. L’art. 548 del codice penale può essere applicato in tutti i casi in cui sia esercitata una professione in difetto dei requisiti di legge, dunque anche nei casi in cui non sia stato conseguito il titolo di studio necessario per poter esercitare la professione, ovvero il mancato superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della stessa. Anche l’esercizio della professione da parte di un soggetto non iscritto al corrispondente Albo può integrare questa ipotesi di reato», ha spiegato Maria Francesca Ciriello, Dottoressa in Diritto e amministrazione pubblica.

I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva condannato due titolari di palestre nella provincia di Brindisi, indagati nel corso di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che aveva rinvenuto le classiche schede alimentari consegnate ai propri utenti.

«La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Brindisi, aveva ravvisato il difetto dei titoli abilitativi di dietista o biologo, requisito essenziale per questo tipo di prescrizioni che hanno una forte incidenza sullo stile alimentare dei destinatari e possono rivelarsi particolarmente pericolose se non elaborate da un professionista», ha proseguito la Dott.ssa Ciriello.

Come sottolineato dai giudici, sono state rinvenute schede alimentari personalizzate, in cui erano indicate le caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, accompagnate da un diario alimentare con indicazione del periodo di validità di tali prescrizioni, di cui era prevista la revisione periodica.

Gli imputati hanno tentato di difendersi, sostenendo di aver soltanto fornito dei consigli alimentari. Tali ragioni sono state tuttavia ritenute valide dai giudici, che hanno ritenuto più credibile la ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado.

«I giudici della Corte di Cassazione hanno sottolineato che l’elaborazione di schemi in grado di influenzare l’alimentazione dell’uomo spetta esclusivamente al biologo e ad altre figure professionali per le quali sia comunque prevista dalla legge un’abilitazione, come farmacisti, dietisti e medici. Tali prescrizioni, viste le ricadute in termini di salute pubblica”, non possono in nessun caso provenire da soggetti che non abbiano conseguito tale abilitazione, perché “prive della competenza in tema sanitario”. Chi intende seguire uno schema alimentare equilibrato deve affidarsi esclusivamente a professionisti in grado di valutare le diverse esigenze dei pazienti, al fine di formulare un piano che non pregiudichi la salute della persona», ha concluso la Dott.ssa Ciriello.

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