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Multa Autovelox nulla se Ente non prova la taratura periodica

La Corte Di Cassazione con ordinanza N. 22889/2018 ha ribadito i casi di nullità della multa

Specificamente, oltre all’ipotesi in cui l’amministrazione non abbia provato l’esistenza circa la corretta collocazione della segnaletica di preavviso dell’apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità (autovelox), assume particolare rilievo l’omessa indicazione a verbale della taratura periodica della medesima apparecchiatura. Ipotesi, quest’ultima, sulla quale si è già espressa la Corte Costituzionale, la quale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del C.d.S., per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, ha rilevato “come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità”. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio dell’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, il quale prevede che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un ente comunale avverso una sentenza del Tribunale di Chieti, che, confermando la decisione di un Giudice di Pace, aveva dato ragione ad un automobilista, nei cui confronti era stata irrogata una multa per eccesso di velocità. Dunque, secondo la Suprema Corte “non emerge dagli atti la prova che l’apparecchiatura con la quale è stata rilevata l’infrazione contestata all’opponente fosse stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, ed in ogni caso di tale circostanza non vi è menzione nel verbale di contestazione impugnato, palesandosi in tal modo l’infondatezza delle doglianze del ricorrente”.

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