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Le fonti dell’Unione Europea: i regolamenti

L’art. 288 TFUE definisce i regolamenti come atti: a portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Il regolamento presenta il carattere dell’astrattezza, cioè non si rivolge a destinatari stabiliti, né che possono essere individuati, ma a categorie di persone astrattamente individuate e nel loro insieme.

Destinatari del regolamento sono tutti i soggetti giuridici dell’Unione Europea, quindi Stati membri, persone fisiche e persone giuridiche degli Stati membri.

Le norme contenute nel regolamento disciplinano una materia e devono essere rispettate dai destinatari.

Nessuno Stato può applicare in modo incompleto o selettivo un regolamento, per impedire gli effetti di quella parte di regolamento che contrasta con le norme nazionali.

Il fatto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi è una caratteristica che lo distingue dalla direttiva, che invece è obbligatoria solo nell’obiettivo che vuole raggiungere.

Il regolamento è efficace negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o adattamento da parte degli ordinamenti nazionali (si dice che sono norme self-executing).

Il regolamento ha una validità automatica negli Stati membri dell’Unione Europea: tutela diritti e impone obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati, come se fosse una legge nazionale, tanto che i diritti attribuiti da un regolamento ai privati devono essere tutelati dai giudici nazionali.

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