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Lazio approva legge per genitori separati in difficoltà

 

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità (38 voti) il testo unificato concernente “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”, frutto della sintesi di due proposte di legge presentate da Michela Califano (Pd) e Sergio Pirozzi (FdI), sottoscritte anche da altri consiglieri.
Obiettivo della nuova legge è fornire un supporto ai genitori che, a seguito della separazione, si trovino in difficoltà economiche o con problemi abitativi, attraverso la promozione di specifici protocolli d’intesa finalizzati a individuare strumenti di flessibilità lavorativa che favoriscano le relazioni familiari anche dopo la separazione, insieme a un pacchetto di misure di sostegno per garantire un’esistenza dignitosa e il recupero dell’autonomia abitativa del genitore in stato di difficoltà economica.

Le risorse stanziate ammontano a quasi 4 milioni di euro per il triennio 2021-2023 e sono destinate a finanziare misure di sostegno economico e abitativo. Nella prima fattispecie rientrano il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare a compensazione delle somme corrisposte attraverso il portale dei pagamenti elettronici ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria; il contributo una tantum di importo non superiore a 10mila euro, al genitore in condizione di disoccupazione involontaria; il contributo una tantum non superiore a mille euro per l’acquisto di medicinali per l’infanzia per figli minori di tre anni (emendamento della Lega). Fanno parte della seconda tipologia: un contributo non inferiore a duecento euro, della durata di 12 mesi, per pagare il canone di locazione; l’individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati; la promozione di protocolli d’intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per alloggi a canone agevolato.
Per accedere alle misure è necessario essere residenti nella regione e trovarsi in condizione di difficoltà a seguito della pronuncia dell’organo giurisdizionale all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa all’altro genitore, con un reddito Isee non superiore a ventimila euro.

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