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Imposta di soggiorno 2022 a Fondi: tariffe invariate e un portale telematico per l’invio delle dichiarazioni bimestrali

Imposta di soggiorno 2022 a Fondi: tariffe invariate e un portale telematico per l’invio delle dichiarazioni bimestrali

Si avvicina la prima scadenza (15
giugno) per il versamento dell’Imposta di Soggiorno che, come noto, nel comune
di Fondi viene chiesta ai turisti dal 1° aprile al 30 settembre e che deve
essere versata dalle strutture ricettive bimestralmente.

«Quest’anno, proprio per andare
incontro alle esigenze delle strutture ricettive – commentano il sindaco di
Fondi Beniamino Maschietto
e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – è
stato attivato un portale che consentirà di inoltrare la dichiarazione
telematicamente. Ricordiamo a tutti le attività del settore turistico di rispettare
le scadenze. Si tratta, del resto, di risorse preziose che vengono reinvestite
nel miglioramento dei servizi. Il nostro Comune ha mantenuto tariffe molto
basse rispetto ad altre località turistiche ma, stando ai dati dello scorso
anno, l’evasione è ancora molto elevata motivo per cui, a stagione inoltrata,
non mancheranno controlli a campione».

Allo scopo di prevenire
dimenticanze, oltre alla comunicazione istituzionale sul sito dell’Ente e sui
canali social, è stata inoltrata una lettera a tutte le strutture ricettive del
territorio.

Informazioni generali sull’Imposta
di soggiorno a Fondi

Per soggiorni fino a 30
pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l’imposta si applica per un
massimo di 7 pernottamenti anche non consecutivi nel mese solare di riferimento.
Per soggiorni superiori ai 30 pernottamenti nella stessa struttura ricettiva,
l’imposta si applica ai primi 15 pernottamenti.

Il soggetto responsabile degli
obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono
ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ovvero i non
residenti nel Comune di Fondi.

Sono considerati esenti dalla
corresponsione dell’imposta:

  1. coloro che versano in una
    situazione di handicap grave previsto dall’Art. 3 comma 3 della legge 104 del
    1992 e s.m.i.;

  2. i minori entro il 16° anno di
    età;

  3. coloro che prestano attività
    lavorativa presso le strutture ricettive del territorio;

  4. coloro che prestano attività
    lavorative presso una qualsiasi attività produttiva locale;

  5. soggetti che assistono i
    degenti ricoverati presso le strutture sanitarie presenti nel territorio
    comunale e nella misura di un accompagnatore per paziente;

  6. gli autisti di pullman e gli
    accompagnatori turistici che prestano assistenza ai gruppi organizzati dalle
    agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista del
    pullman e di un accompagnatore ogni 25 partecipanti;

  7. agli appartenenti alle forze
    dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile che
    pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono
    chiamati ad intervenire nella nostra città per ragioni di servizio;

  8. gli ospiti istituzionali del
    Comune di Fondi.

Le tariffe

  • strutture
    ricettive alberghiere a 3 stelle: Euro 1,50 al giorno a/p;

  • strutture
    ricettive alberghiere a 2 stelle: Euro 1,00 al giorno a/p;

  • strutture
    ricettive alberghiere a 1 stella: Euro 0,50 al giorno a/p;

  • strutture
    ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) a 3 e 4 stelle:
    Euro 1,00 al giorno a persona;

  • strutture
    ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) a 1 e 2 stelle:
    Euro 0,50 al giorno a persona;

  • Tutte
    le altre residenze turistiche-extra alberghiere (affittacamere, B&B e
    agriturismo) nonché qualsiasi altra tipologia non soggetta a
    classificazione (appartamenti privati etc.): euro 1,00 al giorno a
    persona.

Pagamento

Il pagamento dell’imposta di
soggiorno può avvenire tramite PAgoPA – Pagamenti On Line spontaneo, da
compilare e scaricare dal sito del Comune di Fondi – “www.comunedifondi.it”,
oppure tramite bonifico postale IBAN IT49E0760114700001032301184 – bonifico
bancario IBAN IT30P0529673973T20990000055.

La dichiarazione bimestrale dei
pernottamenti e il versamento di imposta devono essere obbligatoriamente presentati
ed effettuati entro le date indicate:

  • 15
    giugno per i pernottamenti dei mesi di aprile e maggio;

  • 15
    agosto per i pernottamenti dei mesi di giugno e luglio;

  • 15
    ottobre per i pernottamenti dei mesi di agosto e settembre;

Si precisa che nella causale del
versamento deve essere indicata la dicitura “Imposta di soggiorno”, l’anno, il
bimestre di riferimento, numero di presenze e la denominazione della struttura.

Il versamento e la dichiarazione
bimestrale possono essere registrati sul portale “Stay Tour” messo a
disposizione dall’Amministrazione il cui accesso è possibile tramite SPID e,
fino a settembre 2022, con le credenziali di accesso elaborate dal sistema.

https://imposta-soggiorno.org/fondi/

In via del tutto eccezionale la
dichiarazione e il versamento con allegato documento d’identità valido, possono
essere consegnati a mano al protocollo generale dell’Ente oppure trasmessi per
PEC “comune.fondi@pecaziendale.it”, rispettando le date di trasmissione su
indicate.

In tal caso, il modulo per il
versamento bimestrale dell’Imposta di Soggiorno è disponibile al seguente link.

https://www.comunedifondi.it/public/files/doc/88161888_ALLEGATO.pdf

Si fa presente inoltre che il
Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in
vigore il 19 maggio 2020, all’articolo 180 modifica la classificazione
giuridica dei gestori delle strutture ricettive – agriturismi – locazioni
turistiche, che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come “agenti
contabili”, bensì riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta
di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Questa modificazione
dell’inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che deve essere
resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica al MEF, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il
presupposto impositivo (quindi entro il 30 giugno 2022 con riferimento
all’imposta incassata nel corso dell’anno 2021). Si ricorda inoltre che il
fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i
gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso
di inadempienze.

Il fatto però di essere
qualificati come responsabili di imposta determina per il gestore:

  • l’obbligo
    alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno
    successivo come da decreto ministeriale;

  • che
    l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione
    di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al
    200% dell’importo dovuto;

  • che
    per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si
    applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato;

  • che
    è venuta meno la possibilità di segnalare a questo Ente che vi sono dei
    soggetti che si rifiutano di versare l’imposta, in quanto la responsabilità del
    versamento è comunque a carico del gestore;

  • che
    gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite.

Per ogni ulteriore
informazione/chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Turismo tramite mail
turismo.cultura@comunedifondi.it oppure ai seguenti recapiti: 0771/507414-
507421.

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