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Il Tecnico – Sentenza interessante sulla questione dei manufatti VELO OK-SPEED CHECK

In prima battuta il giudice di pace ha accolto il ricorso del ricorrente sul presupposto che i velo ok non fossero omologate, sulla base di una circolare del ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 18 settembre 2013

In quanto, questi manufatti non potessero essere riconducibili ad alcuna fattispecie di autovelox previsto dalla normativa vigente. A seguito dell’appello proposto dal Comune, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice d’appello pur affermando la regolarità del manufatto velo ok (questione che andrebbe affrontata avanti la suprema corte di cassazione a mio modesto parere), ha affermato che, nel caso in cui i velo ok o gli altri strumenti di rilevamento siano privi della autorizzazione Prefettizia, la contestazione deve essere obbligatoriamente immediata. In caso contrario, pertanto, la sanzione amministrativa è nulla pertanto va contestata. Conseguentemente l’automobilista dovrebbe andare presso i comandi delle polizie municipali, chiedere copia degli atti, verificare se la sanzione è stata fatta secondo le regole e la normativa, poi se si dovessero riscontrare delle irregolarità impugnare la multa davanti al giudice di pace competente.  Il tutto deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

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