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Il cura Italia raddoppia la sospensione dei termini

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse alla pandemia da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici e di quelli processuali

La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 23 marzo 2020 fornisce le prime indicazioni riguardo la sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

Tra gli obiettivi della circolare 6, quindi, anche la necessità di chiarire proprio in che modo il citato articolo 83 del decreto incida sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.
In caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 e, di conseguenza, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

La sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dal D.lgs. 218/1997 all’articolo 6, comma 3
e la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.

Nel documento di prassi viene proposto il seguente esempio:
In caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
• al 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
• dal 20 febbraio iniziano i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del D.lgs. 218, ai quali si aggiungono i residui 30 giorni risultanti dal punto precedente;
• essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83 del Cura Italia, al 9 marzo risultano trascorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73, con i residui 30 utili per presentare ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.

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