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EDIZIONI REGIONALI

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Condono edilizio respinto o archiviato: il Comune e lo Stato devono restituire quanto versato al contribuente

Posto che la concessione in sanatoria rilasciata per effetto di un condono edilizio produce l’effetto della regolarizzazione della costruzione dal punto di vista urbanistico, attribuendo ad essa un titolo giuridico che corrisponde alla concessione edilizia, il  presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda di condono (e per il rilascio della relativa concessione in sanatoria) è l’esistenza del manufatto abusivo, non solo al momento della domanda di condono (anni relativi ai tre condoni edilizi 1984, 1994, 2004), ma anche al momento del rilascio della concessione (Consiglio di Stato  sez. V, 18 novembre 2004, n. 7538).

E se il condono perde efficacia, e viene archiviato?

Non è scontato che la pubblica amministrazione archivi un condono, i motivi possono essere molteplici: superamento dell’abuso attraverso la regolarizzazione con altre procedure ammnistrative, per inesistenza del presupposto di regolarizzazione nel caso di opere realizzate in epoca anteriore al 1942, per demolizione dell’abuso, per infedele ricostruzione.

E’ ritenuta legittima l’archiviazione della domanda di condono, per essere venuto meno la stessa opera cui si riferiva la richiesta (Consiglio di Stato  sez. IV, 28 dicembre 2008, n. 6550).

Infatti, un immobile realizzato abusivamente, qualora vada distrutto, dopo la presentazione della domanda di condono, ma prima dell’eventuale rilascio della concessione in sanatoria, verrà certamente archiviato.

In caso di mancato accoglimento del condono, per archiviazione o respingimento, il Comune è obbligato in solido alla restituzione di quanto versato, così come lo Stato nei confronti del contribuente

Un condono edilizio, indipendentemente dalla temporalità dello stesso (primo condono 1984, secondo condono 1994, terzo condono edilizio 2004), qualora sia ancora da definire da parte della pubblica amministrazione, è figlio di una pratica edilizia, ovvero del deposito di una istanza di condono:  la domanda di condono è corredata dal pagamento dell’Oblazione e degli Oneri Concessori oltre al Costo di Costruzione.

L’oblazione è un onere versato direttamente nella casse dello Stato, mentre gli oneri e il costo di costruzione sono versati nelle casse del Comune in cui il condono è stato depositato

E’ legittimo che il contribuente, indotto a rinunciare al condono edilizio per svariati motivi – spiega il Geometra Claudia Bortolotti, referente amministrativo per gli adempimenti di rimborso- provando alla P.A. il venir meno del presupposto di rilascio della concessione in sanatoria, può richiederne il rimborso anche a distanza di decenni.

Posto che l’oblazione versata, nelle more del rimborso, diventa un onere non dovuto, il Comune deve rilasciare al titolare dell’istanza una dichiarazione che, come spiega il tecnico geometra Claudia Bortolotti, dovrà essere depositata presso l’Agenzia delle Entrate per l’evasione degli opportuni adempimenti di rimborso.

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