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Cassazione colpisce le Assicurazioni: da oggi danno biologico da micropermanente va sempre risarcito se accertato “visivamente” dal medico legale

Maggiormente responsabilizzato il ruolo dei medici legali 

 

 

Lo “Sportello dei Diritti” ha segnalato l’importante ordinanza 5820/19, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione, con la quale è stata riaffermata la risarcibilità del danno biologico micropermanente da sinistro stradale anche senza accertamenti strumentali come radiografia e Tac. Fino a ieri non tutte le conseguenze fisiche permanenti di lieve entità derivanti da un sinistro stradale, come i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali, erano dimostrabili mediante un accertamento strumentale. Con questa ordinanza i disturbi di lieve entità dopo un incidente possono essere accertati ricorrendo ad un esame clinico, e tra questi spicca il classico e cosiddetto “colpo di frusta”. Un orientamento molto restrittivo quello passato, senz’altro voluto dalle compagnie assicurative, che aveva aperto dal 2012 la strada alla non risarcibilità di tutti i danni permanenti “non strumentalmente accertati”, lasciando così scoperte dalla garanzia di tutela molte vittime della strada che hanno lamentato lesioni di natura invalidante che, tuttavia, non sono state risarcite in ragione dell’interpretazione della riforma che ha coinvolto le assicurazioni Rcauto al fine di ridurre le tariffe con la presunta e decantata lotta alle frodi.

Il ruolo del medico legale diventa cruciale in base al nuovo decreto della Cassazione, imponendo al professionista la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri di valutazione dei pregiudizi alla persona. Serve dunque un riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia in base alle regole della professione medica, a patto che i criteri applicati siano inappuntabili sul piano scientifico.

Nella fattispecie approdata innanzi alla Suprema Corte, è stato accolto il ricorso proposto da una infortunata che si era vista negare il risarcimento del danno biologico permanente. Invero, nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Bologna, il CTU aveva accertato una lesione alla struttura muscolare del rachide, in pratica, ciò che viene volgarmente definito come “colpo di frusta”. La valutazione del consulente si era basata su un riscontro visivo e non strumentale, che al contrario serve a individuare lesioni scheletriche. Per gli ermellini, non sussiste alcun dubbio che vi siano postumi da incidente stradale che non si possono accertare solo strumentalmente: i disturbi psico-reattivi e le lesioni sensoriali, come detto rientrano in questa categoria.

 

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