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Cagliari: nuova ordinanza del sindaco per prevenire i contagi

Con propria ordinanza n. 19 del 25 marzo 2020 il sindaco Paolo Truzzu ha disposto quanto segue:

È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 

2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. 

3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

4. E’ fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

5. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00. Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, le edicole ed i tabacchini, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020. 

6. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.). 

7. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai. I tabacchini dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8.00 e chiusura non successivo alle ore 18.00; è fatta eccezione per quelli dislocati nelle stazioni ferroviarie e stazioni di servizio situati lungo la rete stradale di cui all’art. 1 comma 1 lett. 2 DPCM dell’11 marzo 2020 e per le rivendite speciali, che potranno derogare anticipando il solo orario di apertura ma attuando l’orario di chiusura non successivo alle ore 18.00. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. 

8. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante. 

9. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici ed alle aree cani. E’ consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell’ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza e comunque entro il raggio di 200 metri. 

10. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e del celebrante. 

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