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Buoni postali fruttiferi prescritti? E’ possibile agire per il risarcimento!

Cronaca Lombardia e Nazionale: Importantissima Decisione emessa dall’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, con la quale è stato riconosciuto il diritto del risparmiatore al risarcimento per il danno patito per violazione della normativa di trasparenza, e per l’inottemperanza al dovere di informazione.
Nello specifico il ricorrente lamentava che all’atto dell’emissione dei titoli (due buoni postali fruttiferi appartenenti alla Serie “18Q”, l’intermediario non avesse consegnato al medesimo alcun Foglio Informativo, dal quale evincere la scadenza e quindi la prescrizione del buono.
Il Collegio, riprendendo alcuni precedenti sul tema ha ritenuto che il risparmiatore in tal caso fosse legittimato a domandare il risarcimento del danno per il comportamento contra jus dell’intermediario.
Per questo motivo il sottoscrittore ha pertanto diritto di essere risarcito quantomeno per il capitale investito.
Codacons: “Un principio di diritto di fondamentale importanza che è stato sancito dall’Arbitro Bancario Finanziario e legittima tutti coloro i quali si sono visti eccepire la prescrizione dei loro titoli senza essere stati correttamente informati del valore del loro investimento – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – per questo motivo tutti coloro che lo necessitano ci possono contattare e chiedere il risarcimento per il danno patito.”
ph fonte ufficio stampa

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