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Bimbo precipitato: gup, non rispettate le norme della scuola

 

– “Si reputa che il tragico evento rappresenti la concretizzazione del rischio massimo che le norme cautelari” miravano “a prevenire e che l’evento non si sarebbe verificato se l’imputata avesse agito nel rispetto” di due direttive scolastiche sull’obbligo di vigilanza degli alunni e che lei stessa aveva sottoscritto. Lo si legge nelle motivazioni della gup di Milano Elisabetta Meyer che lo scorso maggio ha condannato in abbreviato a un anno di carcere una delle maestre imputate per omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di 5 anni e mezzo precipitato nella tromba delle scale della scuola elementare Pirelli di Milano.

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Era il 18 ottobre di due anni fa, quando il piccolo fece un volo di una decina di metri e, anche se immediatamente soccorso, morì dopo quattro giorni in ospedale per via delle ferite riportate nella caduta.
La gup ha anche ratificato il patteggiamento di un’altra imputata, la bidella, a 2 anni di reclusione. Una terza imputata, l’insegnante di sostegno, è attualmente a processo con rito ordinario. La gup Meyer scrive che “non si può all’evidenza invocare l’imprevedibilità della condotta” del bambino in quanto “la normativa interna che disciplina i comportamenti degli insegnanti è tesa a prevenire l’esposizione al pericolo degli alunni, soprattutto dei più piccoli”. E “neppure l’altezza del parapetto (102 centimetri) anche se “non conforme a quella prevista dal regolamento edilizio del Comune di Milano (110 centimetri) può escludere l’imputazione dell’evento”. La gup ha concesso all’imputata le attenuanti generiche per via del suo “leale comportamento processuale”

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