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Basilicata, nuova ordinanza del governatore: regole più strette

Chiunque entri in Basilicata deve comunicarlo a un medico o al numero regionale appositamente attivato.

“In linea con le direttive dettate dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, ho emanato un’ordinanza più restrittiva della precedente perché abbiamo la necessità di limitare fortemente la circolazione delle persone. Dobbiamo fare questo sforzo per diminuire il più possibile la possibilità di diffusione del virus”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha emesso domenica sera l’ordinanza n. 5 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con precise disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone in Basilicata.

“Osservare tali disposizioni – commenta Bardi – è un nostro preciso dovere, non solo verso noi stessi, ma soprattutto per le persone che ci circondano, per i nostri cari, per i figli e per i nipoti. Rivolgo ancora una volta un appello ai lucani perché rimangano nelle loro abitazioni ed escano solamente nei casi previsti. Rivolgo un plauso – continua Bardi – ai medici e agli infermieri, a tutti i volontari della Croce Rossa, dalle Protezione Civile e delle associazioni che sono protagonisti indiscussi di questi giorni. La mia gratitudine e la gratitudine del popolo lucano va anche ai sindaci e a tutti coloro che, soprattutto nei comuni, sono in prima linea”.

Queste (per estratto) le disposizioni dell’ordinanza n. 5 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Speciale numero 19:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) o a un pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo – fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.

2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall’articolo 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:
a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;
c) spostamenti per motivi di salute.

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