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Vittima pizzo, risarcimento integrale anche se ha il coraggio di denunciare

Palermo -La Corte d’Appello di Palermo negò a una donna il risarcimento in sede civile, nonostante le minacce subite dal tentativo di estorsione. La donna è la presidente del consiglio d’amministrazione di una casa di cura, aveva denunciato due soggetti per estorsione e dopo la sentenza di primo grado era riuscita ad ottenere un risarcimento per i danni morali patiti. Decisione che era stata ribaltata dalla Corte d’Appello del capoluogo siciliano che le aveva negato il diritto. La signora non perse le speranze e si appellò alla Corte di Cassazione che con l’ordinanza 18327/17, ha capovolto nuovamente il verdetto del giudice di secondo grado, e ha stabilito il principio secondo cui il risarcimento del danno morale che la vittima dell’estorsione ha subito va riconosciuto in base al grado e alla capacità di resistenza dell’individuo medio e non conta che la vittima con un atto di estremo coraggio abbia denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine: sofferenza e turbamento causati dal tentativo d’estorsione sussistono anche nei “coraggiosi”. A commettere l’errore dunque è stata la Corte d’Appello nell’escludere il diritto al risarcimento del danno morale subito affermando negli atti del processo penale che le minacce rivolte non erano state in grado di determinare una «coazione psicologica». Il primo errore del giudice è stato il non aver riconosciuto il trauma provocato dall’evento: se una persona dotata di maggiore coraggio resiste alla minaccia, ciò non vuol dire che il turbamento non ci sia stato. A questo va aggiunto che proprio in virtù dell’episodio, la ricorrente aveva presentato le dimissioni alla casa di cura il che dimostra «l’esistenza di evidenti ripercussioni della vicenda anche sul piano strettamente personale».

Non vi è dubbio, infatti, che è un diritto ricevere il risarcimento dei danni e costituisce un minimo ristoro alle sofferenze e ai turbamenti che si sono patiti in conseguenza di comportamenti criminali. Non può essere negato a nessuna delle vittime, indipendentemente dalla sua forza di spirito, se è stato definitivamente provato che si sono subìte minacce e intimidazioni a scopo d’estorsione.

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