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Animalicidio ed abbandono, un reato crudele che Oggi Notizie denuncia alle autorità

L’arrivo della stagione estiva, delle vacanze di massa o in concomitanza dell’apertura della stagione venatoria corrispondono alle punte di massima nelle quali,  gli  animali da compagnia vengono abbandonati perchè considerati un ingombro, un fardello che, in un momento di entusiasmo si è deciso di regalare oppure di provare per un’attività di caccia o semplicemente per far felice il proprio figlio.

Un regalo speciale  che, se donato in  un particolare momento,  poi,  non può diventare un oggetto statico al quale cambiare la batteria o essere buttato nell’immondizia.

Un animale domestico, un cane un gatto o altri animali da compagnia danno in senso affettivo molto di più di quanto possiamo offrire a loro, in senso di gratitudine, fedeltà e purezza d’animo.

Bastano poche attenzioni, cure e tempo.

Basta molto poco per   convivere  con un animale che,  certamente  può dimostrarsi molto utile  per il  benessere e la convivenza famigliare, sopratutto nell’educazione e senso civico delle nuove generazioni che recepiscono un sano comportamento da trasmettere in futuro ai propri figli o nipoti.

L’insegnamento al rispetto dell’essere vivente è alla base della vita.

L’abbandono di animali rimane una piaga che raggiunge punte massime  nel periodo estivo (25-30%), quando la partenza per le vacanze pone il problema della presenza di un quattrozampe.

Ma non è l’estate l’unica causa di abbandono: oltre il 30% dei cani viene abbandonato subito dopo l’apertura della stagione venatoria, perché il cane non è un bravo cacciatore e quindi, in molti casi sono state registrate sevizie e uccisioni dagli stessi proprietari.

Atti criminali che vengono condannati con pene non troppo severe, considerata la gravità del gesto, ma che certamente possono danneggiare anche le stesse finanze del proprietario che, colto nell’atto, viene denunciato e condannato, vedendosi anche ipotecare la casa.

Ebbene sì, l’abbandono  e’ un reato punito con  l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro, per sprofondare in condanne ben più gravi  quali la vendita all’asta della casa o la confisca del conto corrente.

Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti.

Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle forze dell’ordine  (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli o contatta la nostra redazione a redazione@ogginotizie.it inviando anche video che possano testimoniare l’accaduto.

Qualora non siano noti, raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono attraverso il numero di targa, o un video. Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni, oltre a limitare il numero di incidenti talvolta mortali.

Denuncia ogni forma di abbandono, o di crudeltà ai danni degli animali, in un certo senso riuscirai  a dare parola e giustizia anche a loro.

Produciamo una serie di Sentenze Cassazione che fanno ampia giurisprudenza
Cassazione penale Sezione VII sentenza del 10/07/2015 n. 46560
Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’anumale, procurandogli dolore e afflizione.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 25/06/2014 n. 41362
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall’art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla l. 20 luglio 2004 n. 189 non è una contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa: quindi, il detentore di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 17/09/2013 n. 38034
Il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane poiché si fonda sulla produzione di scosse od altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie. Trattasi di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psico-fisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 07/02/2013 n. 12852
Il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile – per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario – che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 21/02/2008 n. 14421
Non configura il reato di abbandono di animali il mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.

Ed ecco alcune massime anteriori alla novella del 2004:

Cassazione penale Sezione III sentenza del 10/07/2000 n. 11056
Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 727 c.p. l’abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all’abbandono. (Nel caso in esame due gattini abbandonati in un giardino erano morti di inedia).

Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/08/1998 n. 9556
Il reato di cui all’art. 727 c.p. si configura quando, accolto un animale presso di sè, il proprietario non se ne prenda più cura mantenendolo in condizioni incompatibili con la sua natura.

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