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Ancona, finanziere spiava redditometro moglie: condannato in Cassazione

Secondo al Suprema Corte, l’imputato si è introdotto nel sistema “allo scopo di trarne elementi utili alla causa civile in corso, e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere gli era stato conferito”

ANCONA – “Serpico” non è solo il titolo del film del 1973 diretto da Sidney Lumet e interpretato da Al Pacino, ma è anche il nome del database fiscale in dotazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che contiene tutte le informazioni sui contribuenti. E introdursi all’interno di questo sistema è sempre reato anche quando i dati che si acquisiscono, ad esempio il ‘redditometro’ della moglie dalla quale ci si sta separando, non sono riservati e potrebbero essere acquisiti lecitamente.

In base a questo principio la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 8541 hanno confermato la condanna (la cui entita’ non e’ nota) per accesso abusivo a ‘Serpico’ nei confronti di un sottufficiale della Guardia di Finanza di 48 anni, Umberto P., che voleva “informazioni sulla situazione reddituale della moglie con cui aveva in corso una causa di separazione” ad Ancona.

Senza successo il finanziere, in Cassazione, ha sostenuto che era stato “travisato il dato relativo alle informazioni carpite dal sistema” dal momento che nella causa di separazione lui aveva mostrato solo “una visura camerale, tratta da registri pubblici, con i dati della ditta intestata alla consorte”. I supremi giudici hanno replicato che la legge punisce “la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informativo o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ stata attribuita”. E’ la situazione affrontata da questo verdetto, rileva la Suprema Corte, “dal momento che, indipendentemente dai limiti ‘formali’ posti dall’amministratore, Umberto P. si introdusse nel sistema ‘Serpico’ allo scopo di trarne elementi utili alla causa civile in corso, e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere gli era stato conferito”. Quanto al fatto che il finanziere avrebbe potuto procurarsi anche lecitamente le notizie sui redditi della moglie, gli ‘ermellini’ obiettano che non e’ importante quello che l’imputato “ebbe a carpire indebitamente (se notizie riservate o altrimenti recuperabili), ma l’ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto”.

“Non e’ importante quello che l’imputato ebbe a carpire indebitamente ma l’ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto”

Infine la Cassazione afferma che l’ingresso abusivo nel ‘Grande Fratello’ dell’Agenzia delle Entrate, da parte di una persona ‘abilitata’ ma non ‘munita’ di ‘ragioni di servizio’, “si concretizza indipendentemente dal tipo di notizia appresa: e non c’e’ dubbio che il sistema ‘Serpico’ contenga notizie della più varia natura, tra cui anche notizie e dati destinati a rimanere segreti o riservati”.

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