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Soggiorno pagato e non goduto? Il tour operator risarcisce il danno da vacanza rovinata

Con l’ordinanza n. 6830, pubblicata il 16 marzo, la Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del turista. Si tratta di quella che comunemente è detta “vacanza rovinata” e che, per i giudici della Cassazione, merita un risarcimento. La suprema Corte ha infatti confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Campobasso, che aveva riconosciuto il diritto di un turista a un risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre che di quelli patrimoniali. Nello specifico, il turista aveva subito il furto di un orologio del valore di oltre duemila euro e un’aggressione fisica da parte del rapinatore, all’interno di un villaggio turistico. I giudici della Corte d’Appello avevano condannato il tour operator che aveva organizzato il viaggio a provvedere al pagamento delle spese del soggiorno non portato a termine dal turista, oltre che a risarcire il danno subito sia per le lesioni fisiche patite che per la vacanza rovinata. La decisione della Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento ed è destinata ad avere seguito, per la gioia dei turisti che potranno finalmente vedere risarcita l’eventuale vacanza rovinata.

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