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Commissione Tributaria annulla atto di accertamento #TOSAP

Diversi cittadini del Comune pugliese di Bisceglie, nel 2015, si erano visti recapitare avvisi di accertamento a firma della Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria di accertamento e riscossione del Comune, con cui si richiedeva il pagamento di tasse dovute per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) “per interruzione di marciapiede” relative però all’anno 2010 con annessa sanzione per omessa dichiarazione”.
Nonostante le numerose contestazioni sollevate, in una sola ipotesi, la Andreani s.r.l, aveva annullato in autotutela, l’atto impugnato evitando quindi che il giudizio proseguisse innanzi alla commissione tributaria.
Con riguardo ai giudizi proseguiti è da segnalare il risultato raggiunto da una “caparbia” cittadina, assistita dall'avv. Cosimo Angarano, che ha infatti ottenuto l'annullamento dell’atto impugnato.
Numerosi sono stati i motivi di impugnazione eccepiti, sia di carattere pregiudiziale che di merito, che hanno portato all'emissione di questa importante sentenza.
Tra questi si segnala: il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione all’incerta decorrenza del presupposto impositivo del tributo del quale si chiedeva il pagamento.
Secondo il concessionario i presupposti di fatto, posti a fondamento dell’accertamento del tributo, derivavano da una attività di rilevazione (fotografica) degli accessi carrabili presenti sul territorio effettuata soltanto nel corso del 2015.
Nel caso di specie, la concessionaria aveva imposto al contribuente un'onere tributario che decorreva retroattivamente sin al 2010, senza però fornire alcuna prova sulla persistenza dell’effettiva occupazione di suolo pubblico a far data da quell’anno di imposta.
Tutto questo in violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e contribuente.
Nel merito la difesa ha poi sostenuto l’assoluta estraneità della ricorrente alla occupazione dell’area di accesso non avendone la stessa mai richiesto al Comune alcuna interruzione di marciapiede o modifica di piano stradale. Di conseguenza nessun obbligo impositivo poteva esserle contestato.
La sez. 5 della Commissione Tributaria provinciale di Bari, con l’interessante sentenza n. 187/5/2017 depositata il 23 gennaio 2017, ha accolto il ricorso affermando che dalla documentazione in atti “non risulta che il ricorrente abbia posto in essere alcuna delle attività (sottrazione all’uso pubblico di aree, interruzione di marciapiedi ed altro) che costituiscono il presupposto di denuncia di occupazione di suolo pubblico e di successivo versamento della tassa a fattispecie imponibile”.
In sostanza, evidenzia l’Avv. Cosimo Angarano, la pretesa fiscale operata dalla Andreani s.r.l. per conto del Comune di Bisceglie è stata dichiarata illegittima dal Giudice Tributario, con conseguente esonero dal pagamento per la ricorrente che ha inteso far valere le proprie ragioni in giudizio.
L'importanza della sentenza risiede nel fatto che questa costituisce un precedente applicabile a casi analoghi anche da parte di giudici di altre regioni.

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