I soggetti affetti da questo tipo di disturbo provano tensione ed eccitamento nell'appiccare un incendio e le cause possono essere svariate come quella di essere affascinati, interessati o talvolta incuriositi dai contesti situazionali.
Dunque la legge per questo tipo di reati è chiara:
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.