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Possibilità di scelta per il regime fiscale speciale previsto per i lavoratori “impatriati” In un provvedimento dell' #AgenziadelleEntrate le modalità di esercizio dell’opzione

Arrivano le istruzioni delle Entrate per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che possono beneficiare degli incentivi della legge n. 238 del 2010 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”, previsto dal Dlgs n. 147/2015.
Come usufruire dell’agevolazione – Per accedere al beneficio, che consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito, i lavoratori dipendenti devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. La richiesta dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, i quali possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016. La scelta è irrevocabile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione “Normativa e Prassi” del sito internet www.agenziaentrate.it.

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