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Sicurezza in cantiere: responsabilità del coordinatore esecuzione lavori

Il coordinatore esecuzione lavori è responsabile della sicurezza in cantiere? Nel caso esaminato per l’infortunio occorso a un dipendente di un’impresa nell’ambito di un cantiere edile, furono imputati, oltre che il datore di lavoro dell’infortunato e il capo cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, l’imputato lamenta che i magistrati di merito, “dopo aver condiviso principi di legittimità in ordine ai compiti ed ai doveri del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, hanno tratto una conclusione del tutto contraddittoria stabilendo – in presenza delle segnalazioni delle inadeguatezze effettuate dall’imputato –che, pur non essendovi un obbligo di vigilanza quotidiana, tuttavia l’imputato doveva verificare l’effettiva e tempestiva predisposizione degli appositi dispositivi.” La Sezione feriale della Cassazione Penale ribatte che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza”; ed esclude che “la sola segnalazione all’impresa esecutrice in ordine alle inadeguatezze dei ponteggi rispetto ai pericoli di caduta dall’alto, esauriva gli obblighi gravanti nei suoi confronti, dovendosi ricomprendere anche quello della verifica dell’effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall’alto, nei tempi dallo stesso indicati, e dunque prima dell’accesso degli operai.”

Bortolotti & Partners 

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