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Questione di diritti: se il datore di lavoro non consegna la busta paga

Il lavoratore può diffidare il datore di lavoro che non consegna la busta paga

Molti giovani si trovano a svolgere lavori sottopagati e spesso non all’altezza delle loro aspettative. Sempre più frequentemente devono anche fare i conti con datori di lavoro scorretti, che non consegnano le buste paga dovute, come successo alla signora Viola T.

Salve,
ho lavorato per due anni con una società di Ravenna, che aveva a sua volta un sub appalto con una filiale in prov. di Belluno.
Nell’arco dell’ultimo anno di lavoro non mi è stata mai consegnata una busta paga, nonostante il pagamento degli stipendi fosse in regola.
Ho provato a contattare la società e richiedere le buste paga, ma sono spariti nel nulla.
Come posso tutelarmi?
Grazie

Risponde Maria Francesca Ciriello, Dottoressa in Diritto e Amministrazione Pubblica

La principale obbligazione che sorge in capo al datore di lavoro è quello alla retribuzione del lavoratore dipendente, il che connota il rapporto di lavoro come un contratto oneroso di scambio. Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di consegnare un documento in grado di informare il lavoratore in condizione sugli elementi che hanno determinato il proprio compenso. Il testo legislativo che ha introdotto questa previsione ha prevalentemente finalità pubblicistiche, ovvero fornire al lavoratore uno strumento di controllo sull’operato del datore di lavoro.
L’articolo che qui rileva è, innanzitutto, quello che apre la legge n.4 del 1953, che stabilisce: “È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti”.

L’art. 3 stabilisce, inoltre, che “Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”, ovvero nel momento in cui il lavoratore viene effettivamente pagato.

Ancora, l’art. 5 stabilisce che “In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata al datore di lavoro l’ammenda da euro 125 a euro 770 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce”.
Ma nel 2008 è intervenuto in merito un decreto legge, poi convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che introduce il Libro Unico del Lavoro, il quale ha previsto che “con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4”.

Da ciò deriva che il datore di lavoro ha la facoltà di  consegnare al lavoratore un documento autonomo rispetto al Libro Unico del Lavoro (ovvero il cedolino paga) oppure di consegnare una copia delle scritture del libro unico.

Qualora non fosse stato presentato alcuno di questi documenti, il datore di lavoro avrebbe violato la legge. Pertanto, il lavoratore può diffidare l’azienda a procedere alla consegna.

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