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Le fonti dell’Unione Europea: le decisioni

Le decisioni sono disciplinate dall’art. 288 TFUE, che prevede per queste una doppia portata. La decisione, infatti, è obbligatoria in tutti i suoi elementi. In alcuni casi, tuttavia, può individuare i destinatari: in questo caso avrà una portata individuale ed è obbligatoria solo nei confronti dei destinatari individuati.

Quando la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi può essere considerato come atto normativo (un esempio sono le decisioni del Consiglio europeo sulle formazioni del Consiglio dell’Unione Europea).

Quando la decisione ha portata individuale è espressione di un’attività amministrativa.

Le decisioni possono essere rivolte a Stati membri o a singoli individui. Se si rivolgono a individui, devono essere notificate al destinatario.

Se la decisione si rivolge agli Stati membri obbligano lo Stato destinatario ad avere un certo comportamento, ma lascia a questo la possibilità di decidere come attuare la decisione. Se l’atto, invece, prevede anche come deve essere attuato, allora ha efficacia diretta.

Se la decisione si rivolge a un individuo (persona fisica o giuridica) ha efficacia diretta (non c’è bisogno di un altro provvedimento adottato dallo Stato membro) perché è l’istituzione che ha adottato la decisione che deve verificare che questa sia rispettata e non lo Stato membro.

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