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Il terzo trasportato può agire contro assicurazione del veicolo su cui viaggiava

La Corte di Cassazione, in un’ordinanza pubblicata il 5 luglio, ha ricordato che anche i terzi trasportati coinvolti in sinistri stradali possono agire direttamente  nei confronti dell’assicurazione del vettore, anche se nell’incidente risulta coinvolto un altro veicolo non identificato o non assicurato. Ciò vale anche quando il passeggero è lo stesso proprietario del veicolo. In questo modo gli ermellini hanno risposto alle tante domande degli automobilisti, che spesso si sono trovati ad avere a che fare con compagnie assicurative che sfruttavano la nebulosità della normativa. Ma il principio espresso dai giudici della corte è inequivocabile: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

Per la Corte di Cassazione, chi viaggia a bordo della vettura condotta da altri è considerato soggetto debole e dev’essere privilegiata l’interpretazione in base alla quale il risarcimento può essere più veloce. I giudici hanno così accolto il ricorso del proprietario di un veicolo rimasto infortunato nel sinistro, quando al volante dell’auto c’era la sorella.  L’azione diretta consente al trasportato di chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggia, senza dover dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità fra i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro. Il Codice delle Assicurazioni garantisce, difatti, al terzo trasportato uno strumento di tutela aggiuntiva: se si può esercitare l’azione diretta prescindendo dal riparto delle responsabilità, deve ritenersi si possa farlo anche a prescindere dall’identificazione del secondo veicolo coinvolto nel sinistro.

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