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Diritto del figlio alla vicinanza del padre, anche se irregolare sul territorio

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio destinato ad affermarsi nelle aule dei tribunali italiani.  Con l’ordinanza n. 17861/17, depositata il 19 luglio, il diritto a permanere in Italia dello straniero, padre di un minore, anche se irregolare, perché l’allontanamento potrebbe causare al bambino un grave disagio psico-fisico. E il benessere psicofisico di un minore è un diritto tutelato dall’ordinamento italiano e tale da giustificare il diritto del genitore ad ottenere un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

La Corte di Appello de L’Aquila aveva rigettato la richiesta dell’immigrato di restare in Italia, rilevando che il suddetto non avesse indicato ragioni precise e che non era possibile applicare il testo unico sull’immigrazione a situazioni di «durata indeterminabile», anche considerando che l’allontanamento del padre non pregiudicherebbe in maniera irreparabile la serenità del figlio, che resterebbe in Italia con la madre e le sorelle.

La Corte di Cassazione non condivide l’orientamento della Corte di Appello e accoglie il ricorso dell’uomo, accusando il tribunale di secondo grado di non aver correttamente applicato i principi sanciti dal tribunale di legittimità nella pronuncia a sezioni unite n. 21799/2010.

Il reclamo era stato infatti respinto perché era stato ritenuto che l’allontanamento dello straniero non avrebbe pregiudicato in maniera «irreparabile» la serenità del minore, “irreparabilità” che tuttavia è un parametro affatto estraneo sia alla norma de qua sia all’interpretazione datane da questa Corte, che al contrario riconduce nell’alveo applicativo dell’art. 31, 30 comma, «qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obbiettivamente grave» (Cass., ss. uu., 21799/2010)».

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