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Cassazione: illecito vendere “come nuova” un’auto incidentata

Le automobili di seconda mano costano meno delle nuove e, in tempi di crisi, il fatturato del mercato dell’usato cresce. Tuttavia, ogni acquirente è tormentato da un timore: e se l’auto venduta “come nuova” in realtà è incidentata e i danni sono stati riparati?

“E’ chiaro che il principio di buona fede dovrebbe ispirare l’azione delle parti contraenti, cosicché il venditore corretto dovrebbe indicare all’acquirente gli eventuali danni subiti dal veicolo, chiedendo anche un prezzo adeguato. Sappiamo bene che, nella pratica, raramente si rispettano i principi di correttezza e buona fede. Condotte scorrette di questo tipo hanno reso necessario un nuovo intervento della Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 16886/17, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un venditore di automobili, ha confermato quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Nola: se il venditore presenta “come nuova” un’automobile incidentata, anche se riparata in maniera impeccabile, deve risarcire l’acquirente”, ha chiarito Maria Francesca Ciriello, Dottoressa in Diritto e amministrazione pubblica.

“La responsabilità del venditore sorge nel momento in cui questi tiene un comportamento scorretto: il compratore, infatti, se fosse venuto a conoscenza dei fatti avrebbe quantomeno tentato di modificare le condizioni dell’acquisto. Nel caso di specie, l’acquirente lamentava difetti che riteneva essere stati occultati volontariamente dal venditore. Da ciò è possibile dedurre che vi fosse l’intenzione, da parte del venditore, di indurre in errore l’acquirente. E non conta che le riparazioni siano eseguite in modo perfetto, tale da non intaccare la corretta funzionalità del veicolo: mentire sullo stato della cosa ceduta nella compravendita non è una condotta lecita”, ha concluso la Dott.ssa Ciriello.

Il testo della sentenza

Fatti di causa

V. A., con atto di citazione, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Marigliano, C. N. per far accertare che l’automobile acquistata dal convenuto presentasse dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, con richiesta di condannare C. al pagamento della somma di euro 2.500,00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del c.c.. A tal fine, l’attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri né riparazioni. Si costituiva C. N., il quale eccepiva la decadenza dell’azione di garanzia, e contestava, in ogni caso le domande dell’attrice perché infondate. Il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda attrice, in quanto non sufficientemente provata. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, V. A., chiedendo l’integrale riforma della stessa. Si costituiva in giudizio C. N. chiedendo invece respingersi l’impugnazione e per l’effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n.3032/2013, accoglieva l’appello e per l’effetto condannava C. N. a pagare all’appellante la somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza, fino al soddisfo, nonché a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e quelle per la CTU. A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l’effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall’altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d’arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, affermava che l’autovettura al momento dell’acquisto si poteva considerare “incidentata” mentre era stata presentata come “praticamente nuova”. Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C. N. con ricorso affidato a due motivi. V. A. ha resistito con controricorso.

 Ragioni della decisione

1.= C. N. eccepisce:

a) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale è giunto a condannare il C., malgrado l’oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, di cui, invece, era stata accertata la funzionalità.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione 112 c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe deciso ultrapetita. In particolare, rileva che il Tribunale nolano avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l’attrice aveva agito per far accertare i vizi della cosa, circostanza negata in fatto, mentre il giudice di appello aveva deciso in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale sanciti dagli artt. 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro .

1.1.= I motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’entrata in vigore della L. n.134/2012 che ha modificato il motivo di ricorso di cui al n.5 dell’art. 360, c.p.c., limitando la censura all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Né consegue l’inammissibilità del motivo di cui sopra che prospetta la presunta contraddittorietà della motivazione oggetto di impugnazione.

1.2.= Con riguardo al secondo motivo, in cui genericamente si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative di cui all’art. 360, c.p.c., si richiamano i principi, espressi in ordine generale sui limiti del ricorso per violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla sentenza Sez. Un., n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268), così massimata : ” Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. “. Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente, come avrebbe dovuto fare, la violazione dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., ma, neppure, ha recato univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal relativo error in procedendo, non avendo indicato quale sia l’omessa pronuncia né il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio dedotto, limitandosi ad argomentare sulla presunta violazione di legge e, comunque, svolgendo sostanziali censure di merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in C. 2.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, da atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 9 marzo 2017.

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