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Sentenza del Tar Toscana pro-animali: accesso dei cani al parco può essere limitato solo in casi estremi

Con la sentenza n.694 del 16 maggio 2017, il Tar Toscana ha stabilito che i comuni non possono vietare l’accesso al parco pubblico solo perché sono stati riscontrati “numerosi escrementi canini”: il sindaco può ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente solo nel «caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» e il provvedimento deve essere comunque limitato nel tempo.

I giudici del tar hanno riconosciuto l’insufficienza della motivazione adottata nell’ordinanza del sindaco che vietava l’ingresso nel parco pubblico ai cani e ai loro conduttori a causa dall’eccesso di «escrementi canini in ambito comunale». I giudici amministrativi hanno ricordato che il provvedimento d’urgenza può essere adottato soltanto quando il Comune non può fronteggiare la situazione con gli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento e si tratta comunque di un’ordinanza che deve essere provvisoria. Inoltre, l’ente locale, secondo quanto rilevato dal Tar, non aveva effettuato un’adeguata istruttoria che avrebbe consentito una motivazione in merito ad un’emergenza in materia di igiene pubblica.

I giudici amministrativi hanno, infine, ricordato che la legge regionale consente l’accesso libero a giardini, parchi e spiagge ai cani che siano tenuti al guinzaglio e indossino la museruola qualora previsto dalle norme statali.

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