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Velocità e #Autovelox: quando il Prefetto viola il Codice della Strada

Tra le cose che più spaventano i guidatori ci sono loro: gli autovelox, una famiglia di misuratori di velocità su strada dei veicoli, che da qualche anno accompagnano i nostri viaggi.

La Corte di Cassazione, II sez. civile, con l’ordinanza n. 5532/17, pubblicata il 6 marzo 2017, ha accettato il ricorso presentato da un automobilista, autorizzando di fatto i giudici a disapplicare i decreti del Prefetto che non rispettino il Codice della Strada.

La fonte normativa che si occupa della disciplina dei misuratori di velocità è il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, che all’art. 4 individua le strade su cui possono essere installati, ovvero: autostrade, strade extraurbane principali e, su indicazione del Prefetto, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento o singoli tratti delle ultime due tipologie. Tuttavia, nel prevedere l’installazione di autovelox su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, il Prefetto deve individuare le situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni che sono presunte per le autostrade e per le strade extraurbane principali.

Il Codice della Strada, all’art. 2, co. 3, definisce le caratteristiche minime di ciascuna tipologia di strada:

Autostrada: è una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;Strada extraurbana principale: è una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;Strada extraurbana secondaria: è una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;Strada urbana di scorrimento: è una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Non sono rari i casi di decreti del Prefetto che non tengono conto di questa disciplina, né di quella prevista dall’art. 4, D.L. n.121/2002 e che devono, di conseguenza, ritenersi invalidi e disapplicabili in caso di ricorso avverso una sanzione amministrativa.

Così la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’automobilista sanzionato per eccesso di velocità su un tratto di strada erroneamente inserito tra quelle in cui non si rende possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, che non presenta, nella realtà, le condizioni minime richieste dalla legge.

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