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Cassazione: se la multa non è notificata subito, il proprietario dell’auto non deve comunicare i dati di chi guidava

Arriva dalla Cassazione lo Stop all’ordinanza-ingiunzione.
Se l’amministrazione non notifica in modo tempestivo al proprietario del veicolo il verbale per l’infrazione al codice della strada non si può più multarlo perché non ha comunicato alle autorità chi era al volante dell’auto al momento della violazione addebitata. 
Questo principio emerge dall’ordinanza 26964/16, pubblicata il 23 dicembre dalla sesta sezione civile della Suprema Corte. Accolto il ricorso dell’automobilista: stop all’ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla prefettura violazione dell’articolo 126 bis Cds, la disposizione sulla patente a punti che in caso d’inosservanza prevede una sanzione da 284 a 1.133 euro. Ciò avviene perchè l’ente impositore, ad esempio il Comune, può pretendere che il proprietario del veicolo renda note le generalità del trasgressore soltanto quando notifica in modo tempestivo il verbale di accertamento dell’infrazione sottesa.
 Diversamente, come riconoscono gli stessi “ermellini”, non si può esigere che il titolare del veicolo ricordi chi fosse alla guida dell’auto il giorno in cui la macchina è stata multata.
 Insomma: la tempestività della contestazione serve a porre il destinatario in condizioni di difendersi e in caso di tardività va invece esclusa la sussistenza dell’obbligo.

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