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Borse di studio Erasmus plus esenti dall’Irpef, circolare #AgenziaEntrate

Niente Irpef sulle borse di studio per la mobilità internazionale del programma Erasmus+ e detrazione Iva ad ampio raggio per l’acquisto di immobili residenziali. Sono due delle principali novità previste dalla Legge di stabilità 2016, illustrate nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi. Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sul credito d’imposta school bonus, sull’Iva ridotta per gli e-book, sulla nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e sulle modifiche al credito d’imposta art bonus.

Le agevolazioni per le borse di studio Erasmus+ e per la scuola – La Legge di stabilità 2016 prevede l’esenzione dall’Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020 e prevede anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che le erogano. Tra le altre novità, la circolare esamina quelle introdotte in ordine alla disciplina del credito d’imposta (school bonus) per le erogazioni effettuate agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. Lo school bonus non è cumulabile con altre agevolazioni riservate alle stesse spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta.

La nuova detrazione Irpef per chi acquista casa – L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira a favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale. Prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

E-book, cinema e art bonus: spazio alla cultura – La circolare chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’Iva ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste per il settore cinematografico, cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, originariamente limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana: adesso viene esteso anche alla distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato. Infine, viene ricordato che la Legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito di imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus).

Ires ridotta, nuova deduzione per lavoratori stagionali, esenzione Irap dei medici – L’aliquota Ires ordinaria viene ridotta, passando dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, viene rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta (dall’1,375% all’1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società in Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, inclusi nella white list. Il documento di prassi illustra anche la norma che riconosce ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali. I lavoratori devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto. La circolare tratta anche il tema dell’esenzione dall’Irap per i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione, qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera.

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